lunedì 4 maggio 2009

Tuzet, Giovanni, La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce fra scienza e diritto.

Torino, Giappichelli, 2006, pp. 355, € 38,00, ISBN 8834866428.

Recensione di Giovanni Damele – 04/05/2009

Filosofia del diritto

Il problema del ruolo delle inferenze costituisce da tempo una vexata quaestio nel campo degli studi sul ragionamento giuridico, ed è ancora argomento di ampie discussioni, variamente intrecciate a questioni come l'applicazione al diritto della logica formale (Ulrich Klug vs. Hans Kelsen) o il carattere più o meno deduttivo del ragionamento giuridico (Georges Kalinowski vs. Chaim Perelman). Proprio il tema della possibilità o meno di un “modello” deduttivo del ragionamento giuridico, del resto, è stato per lungo tempo la linea del fronte sulla quale si sono confrontate le opposte posizioni, da tempo attestate sulla difesa (o sull'attacco) del cosiddetto sillogismo giuridico. Si è così andata consolidando, dall'una come dall'altra parte, una sostanziale identità tra modello inferenziale e modello deduttivo, che prende le mosse dall'affermazione secondo cui la conoscenza deduttiva sia la sola forma di conoscenza valida ottenuta tramite inferenza. Tuttavia, come ha notato Jaap Hage (Studies in Legal Logic, Springer, 2005), quest'affermazione è contestabile, e la relazione tra accettabilità razionale e deduzione non appare necessaria. Al contrario, limitare la logica alla sola logica deduttiva ha lo svantaggio di escludere induzione, abduzione e molte altre forme di ragionamento pratico da una valutazione logica, o di qualificarle tout court come irrazionali. Uno spazio fino a ora relativamente limitato ha avuto, in questa diatriba tutta interna all'ambito giuridico, proprio il confronto intorno all'abduzione o inferenza ipotetica, cui Peirce aveva dedicato parte rilevante del proprio lavoro. Si tratta, in effetti, di un aspetto di notevole rilevanza, soprattutto, ma non soltanto, per quanto concerne il ragionamento probatorio. Un aspetto sul quale comunque, soprattutto negli ultimi anni, sono comparsi contributi molto interessanti, a partire dall'articolo di Arthur Kaufmann sul ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto, apparso postumo nel 2001 su Ars Interpretandi. Giovanni Tuzet lavora già da tempo intorno a questo tema, e vi ha dedicato, tra l'altro, questo studio organico uscito nella Serie teorica della collana di Analisi e diritto di Giappichelli.
Il punto di partenza, ovviamente, è che l'abduzione costituisca, giusta l'indicazione di Peirce, uno dei modelli inferenziali attraverso cui sviluppiamo la nostra conoscenza. E, in particolare, che essa costituisca l'inferenza basata sulla formulazione di un'ipotesi esplicativa. Ecco, quindi, il perché della qualifica di “prima” influenza, il cui senso è propriamente e anzitutto metodologico. La conoscenza si tradurrebbe infatti in una sorta di processo inferenziale triadico, il cui primo passaggio è, appunto, la formulazione di ipotesi tramite abduzione, cui fa seguito prima la deduzione delle conseguenze a partire dalle ipotesi, quindi una fase finale, induttiva, nella quale viene verificata la corrispondenza tra le stesse conseguenze e la realtà. Anche questo utile contributo si inserisce quindi nell'alveo della discussione sul ruolo dell'inferenza e della deduzione logica, che, come abbiamo detto, annovera, su posizioni differenziate, padri nobili come Klug e Kelsen, Kalinowski e Perelman. Tuttavia, proprio intorno al punto dell'identificazione tra inferenza e deduzione logica, il libro di Tuzet percorre soluzioni alternative, frequentate più di rado, almeno in campo giuridico, e quasi mai con tanta accuratezza.
Era del resto un'osservazione compiuta proprio nel già citato articolo di Kaufmann, quella secondo cui il fatto che la sussunzione come deduzione logica non costituisca lo strumento essenziale per il ragionamento giuridico non depone di per sé contro l'assunzione di un modello inferenziale. Su questo punto, occorre infatti chiedersi, anzitutto, come siano ricavate la premessa minore e la premessa maggiore del procedimento deduttivo. Una questione cui Theodor Viehweg aveva risposto negli anni '50 rinviando a un piano sostanzialmente regolato dal discorso persuasivo e precedente cronologicamente (se non logicamente) il momento sussuntivo. Kaufmann notava invece come la deduzione, per quanto costituisca in particolare la modalità standard di ragionamento per i giudici, non fosse sufficiente neppure in questo caso, poiché incapace di “cogliere il nuovo, ciò che viene ricercato, ovvero la sentenza”. D'altro canto, notava sempre Kaufmann, l'induzione è un procedimento sintetico, quindi in grado di cogliere il nuovo, ma, com'è noto, logicamente problematico. Anche l'abduzione è un procedimento logico incerto, che, come abbiamo visto, mira a formulare un'ipotesi. Ma è proprio questa caratteristica a garantirne il “primato” all'interno del ragionamento giuridico. Un ruolo, chiarisce Tuzet, giocato, sia nel caso della quaestio juris che in quello della quaestio facti, all'interno di quella triplice articolazione inferenziale di abduzione, deduzione e induzione che garantirebbe l'affidabilità delle conclusioni.
Il modello metodologico cui pensava Peirce, si sa, era anzitutto un modello costruito pensando al ragionamento scientifico. Tuzet affronta perciò il nucleo principale della polemica: possono, scienza e diritto, essere accostate dal punto di vista metodologico? Una domanda che ne porta con sé un'altra, gravida di spunti polemici: lo scopo del processo giudiziario è l'accertamento del vero? O all'abduzione “scientifica” si oppone un modello processuale che, lungi dal mirare alla scoperta del vero, si limita a valutare le sole prove portate in giudizio? Tuzet dribbla elegantemente l'ostacolo, sostenendo, in maniera invero efficace, che la limitazione riguarda essenzialmente le modalità della ricerca, non i suoi principi metodologici né il suo scopo principale. La verità, in altre parole, resta comunque lo scopo principale della ricerca e dell'abduzione giuridica. A tal proposito, Tuzet riprende una distinzione fra abduzione scientifica, abduzione giuridica e abduzione storica fondata appunto, in qualche modo, sull'“estensione” dei rispettivi campi di ricerca. Laddove la prima si occuperebbe prevalentemente di ricostruire processi su piccola scala (ricostruzioni nel dettaglio), l'abduzione giuridica si occuperebbe prevalentemente di azioni su media scala (ricostruzioni di condotte individuali) e l'abduzione storica di azioni su larga scala (ricostruzioni complessive). Una distinzione che ha senz'altro il vantaggio di consentire il mantenimento di un comune sostrato metodologico, ma che appare un poco deformante della realtà. In particolare, soprattutto la distinzione tra abduzione storica e abduzione giuridica (e in genere tra le due metodologie, storica e giuridica), appare nei fatti meno netta.
C'è tuttavia, come abbiamo visto, un'altra importante considerazione che ha spinto più di un autore a rifiutare il modello inferenziale del ragionamento giuridico, ed è il carattere defettibile di quest'ultimo. Seguendo una tradizione ben consolidata, tuttavia, Tuzet sottolinea come tale conclusione sia in realtà fondata su una concezione ristretta del modello inferenziale, limitata cioè alla sola inferenza necessaria (la deduzione, appunto). Qui viene in aiuto, più ancora che l'abusata (spesso a proposito) distinzione tra logica della scoperta e logica della giustificazione, da Tuzet giustamente ridimensionata, l'articolazione della logica di Peirce in logica intesa come critica e la logica intesa come retorica (o metodica). La prima, la “logica” stricto sensu, studia la validità e la forza degli argomenti, la seconda la loro utilizzazione pratica. L'utilità di questo modello, in ambito giuridico, appare evidente. E consente del resto di aggirare le talora macchinose distinzioni fra le diverse logiche che hanno affollato a partire dal secondo dopoguerra il panorama degli studi sull'argomentazione giuridica. Non di logiche diverse si tratta, sottolinea Tuzet, ma di fasi distinte di un'unica metodologia, che richiede il ricorso a inferenze meno cogenti ma capaci di suggerire nuove idee (abduzioni) e quello a inferenze successive capaci di metterle alla prova. Non vi è quindi contrapposizione tra la cogenza della critica e il carattere pragmatico della retorica.
Tuzet presenta così un modello fondato su un constante passaggio dall'uno all'altro dei tre momenti, abduttivo, deduttivo, induttivo, indicando in un sostanziale stato di equilibrio il punto di forza cui dovrebbero appoggiarsi i ragionamenti dei giuristi. Un modello senz'altro efficace, a patto di non dimenticarsi che tutti i passaggi non deduttivi sono, di fatto, procedimenti logici incerti, e aprono spazi più o meno vasti ad elementi irrazionali come la forza, la decisione, l'arbitrio. È un aspetto che lo stesso Tuzet non sottovaluta: egli sembra piuttosto invitare gli operatori giuridici ad avere volta a volta piena consapevolezza del grado di certezza del passaggio logico che stanno compiendo, così da garantire il più alto livello di razionalità possibile.

Indice

Prefazione di Pascal Engel
Introduzione. Inferenza: conoscenza e azione
PARTE PRIMA: LOGICA DELL’ABDUZIONE
I. La logica e le scienze normative
II. L’inferenza dal primo al secondo modello logico
III. L’abduzione
IV. L’abduzione giuridica
V. Abduzione e deduzione
VI. Abduzione e induzione
PARTE SECONDA: FILOSOFIA DELL’ABDUZIONE
VII. Abduzione e causalità
VIII. Abduzione e percezione
IX. Abduzione e prova
X. Abduzione e verità
Conclusione. Abduzione e pragmatismo


L'autore

Giovanni Tuzet (Ferrara, 1972) è laureato in Giurisprudenza all’Università di Ferrara e dottore di ricerca dell’Università di Torino in Filosofia del Diritto e dell’Università di Paris XII in Filosofia della Conoscenza e Ontologia. Attualmente insegna Filosofia del diritto presso l'Università Bocconi di Milano.

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La pagina dell’autore sul sito dell’Università Bocconi

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