giovedì 11 maggio 2006

Passerini Glazel, Lorenzo, La forza normativa del tipo. Pragmatica dell’atto giuridico e teoria della categorizzazione.

Macerata, Quodlibet, 2006, pp. 322, € 20,00.

Recensione di Edoardo Colzani – 11/05/2006

Filosofia del diritto

Il saggio di Lorenzo Passerini Glazel si sviluppa attorno a tre elementi chiave: il concetto di “tipo”, la pragmatica dell’atto giuridico, che è il campo di indagine privilegiato in cui si sviluppa l’analisi, e la teoria della categorizzazione, che costituisce lo strumento preliminare per poter affrontare un ragionamento sul concetto di “tipo”.
Il problema della categorizzazione affonda le sue radici nel pensiero di Platone e nel pensiero di Aristotele. La teoria aristotelica, o teoria classica della categorizzazione, che è alla base delle classificazioni delle scienze naturali, non è uno strumento sufficiente, secondo Passerini, per l’analisi del ruolo del tipo nella pragmatica dell’atto giuridico. L’autore propone di affiancare alla teoria classica della categorizzazione la teoria della categorizzazione per prototipi elaborata dalla psicologa cognitiva americana Eleanor Rosch. La teoria dei prototipi è una teoria che poggia su quattro concetti fondamentali: (i) il concetto di “struttura interna della categoria”, (ii) il concetto di “prototipo”, (iii) il concetto di “cue validity” e (iv) il concetto di “somiglianza di famiglia”. Meritano attenzione soprattutto il concetto di “prototipo” e il concetto di “struttura interna” delle categorie: soprattutto questi due concetti permettono di cogliere aspetti importanti del concetto di “tipo”. Passerini individua due accezioni del termine ‘prototipo’: nella prima accezione il prototipo è l’oggetto membro della categoria che è considerato il “miglior esempio della categoria”; nella seconda accezione il prototipo è un’immagine cognitiva costruita in modo da riunire le proprietà più tipiche della categoria. Quanto al concetto di “struttura interna” delle categorie, Passerini riprende la definizione di Rosch: esiste un’area centrale della categoria, che ne costituisce il core meaning, e attorno alla quale si distribuiscono su una scala di decrescente tipicità gli altri membri della categoria; i limiti delle categorie non sono necessariamente rigidi ma possono costituire zone marginali sfumate. I due concetti di “prototipo” e di “struttura interna della categoria” consentono di rendere conto di due fenomeni che la teoria classica della categorizzazione non prendeva in considerazione: il fenomeno della esemplarità e il correlativo fenomeno della centralità di alcuni elementi rispetto agli altri. Accanto a questi due fenomeni Passerini ne individua un terzo: la maggiore o minore variabilità degli elementi che formano la categoria. La capacità di render conto di questi tre fenomeni rende il tipo lo strumento concettuale che meglio si adatta alla categorizzazione degli atti umani in generale e degli atti giuridici in particolare.
A questo punto Passerini rivolge la sua attenzione alla pragmatica dell’atto giuridico, “lo studio dei presupposti, delle condizioni e delle presupposizioni degli atti giuridici”. Il successo del concetto di “tipo” nella pragmatica dell’atto giuridico è dovuto a tre fattori. In primo luogo, il concetto di “tipo” permette di rendere conto delle caratteristiche di esemplarità, variabilità e centralità (propria del hard core in quanto contrapposto alle aree periferiche sfumate). In secondo luogo, nel metodo classificatorio per tipi non è necessario individuare un set di condizioni necessarie e sufficenti, che siano comuni a tutti gli elementi della categoria, affinché categoria vi sia: la categorizzazione per tipi, infatti, avviene non per condizioni necessarie e sufficienti, ma su base analogica, dunque sulla base della maggiore o minore somiglianza di ciascun elemento della categoria con il modello paradigmatico di riferimento. In terzo luogo, il concetto di “tipo” si colloca in una zona intermedia tra il concetto di “classe” e il concetto di “modello”: il tipo identifica una classe proprio perchè viene individuato come modello; e viene individuato come modello proprio per identificare una classe. Utilizzando questa idea di circolarità possiamo affermare che il tipo di un atto giuridico da una parte identifica una classe di fenomeni cui l’ordinamento riconduce deteminati effetti, dall’altra esso è anche il modello di orientamento dell’azione per chi voglia ottenere quei determinati effetti. Più precisamente il tipo di un atto giuridico si configura come “il prodotto di un procedimento di astrazione che individua una classe unitaria di atti astraendo dalle differenze che intercorrono tra le singole concrete occorenze di atti di quellla classe”. È a questo punto che emerge la forza normativa del tipo: è attraverso i tipi, infatti, che si pongono regole sulla attuazione e sugli effetti degli atti giuridici. Passerini distingue i tipi normativi dai tipi cognitivi: i tipi cognitivi descrivono e rappresentano come una certa realtà sia; il tipo normativo invece stabilisce come la realtà debba essere. Il tipo normativo, a differenza del tipo con funzione meramente cognitiva, si impone sulla realtà, la quale deve conformarsi (to fit) a esso: utilizzando il concetto elaborato da Searle di direction of fit, Passerini afferma che la direction of fit dei tipi normativi va dalla realtà al tipo, e non viceversa”. La forza normativa del tipo ha rilevanza non solo per gli atti giuridici, ma più in generale per tutti gli atti istituzionali. Atti istituzionali sono quegli atti che sono possibili soltanto all’interno di un complesso sistema di convenzioni e regole che ne determinano la valenza istituzionale: è solo alla luce di questo complesso sistema istituzionale che essi sono riconoscibili e interpretabili. Ogni realizzazione di un atto istituzionale, secondo Passerini, non produce i propri effetti specifici se non per il fatto di essere token di un determinato type di atto (istituzionale). Ad esempio, la promessa compiuta da Tizio nei confronti di Caio produce l’effetto di costituire un obbligo in capo a Tizio nei confronti di Caio se e solo se essa è token del type “promessa”: il token dell’ atto istituzionale “fa scattare” gli effetti del type. Il tipo è dunque una sorta di lente attraverso la quale il diritto, da un lato, “legge” e categorizza la realtà sociale, dall’altro lato, proietta sulla realtà sociale le proprie strutture normative: con questa metafora può essere sintetizzata la forza normativa del tipo.
Una feconda applicazione delle ricerche sul tipo si ha, a mio parere, nel diritto del lavoro, in particolare per quanto concerne il problema della qualificazione del rapporto lavorativo. Come è noto, una prima qualificazione della fattispecie contrattuale viene fatta dalle parti che pongono in essere il contratto di lavoro. Ma questa operazione può essere sindacata nella sua correttezza da un giudice, qualora sorga una controversia tra le parti. In tal caso il giudice è chiamato a correggere, modificare o confermare la qualificazione fatta dalle parti. Nel riqualificare la fattispecie (concreta) il giudice ha davanti a sè due possibilità: ricorrere ad un metodo sussuntivo (ossia un giudizio sillogistico di identità tra fattispecie concreta e fattispecie astratta) oppure ricorrere al metodo tipologico (ossia un giudizio di approssimazione della fattispecie concreta al tipo normativo). Nel metodo tipologico il giudice esamina una fattispecie concreta (token) cui le parti hanno dato una certa qualifica, verificando se tale fattispecie sia una effettiva instanziazione del type “lavoro autonomo” oppure sia una instanziazione, un token del type “lavoro subordinato”. Per verificare che si tratti di lavoro subordinato, in particolare, si considerano degli indici di subordinazione (ad esempio l’assoggettamento ad un orario di lavoro, la corresponsione della retribuzione a cadenze fisse, l’utilizzo di strumenti altrui ecc.) elaborati sulla base di un prototipo normativo sulla base del quale è costruito il tipo normativo. Come si vede, il giudice qualifica un rapporto esistente sulla base di un giudizio di approssimazione della fattispecie concreta a un determinato tipo normativo: dunque il tipo agisce sulla realtà, impone norme sulla realtà, non viceversa.

Indice

Introduzione.

Il luogo della teoria del tipo nella pragmatica dell’atto giuridico.

Tipo: undici declinazioni lessicali e sette declinazioni epistemologiche.

Dalla teoria classica della categorizzazione alla teoria dei prototipi.

Ricostruzione e costruzione di sei concetti di “tipo” operanti nella pragmatica dell’atto giuridico.

Tipicità ed atipicità nella pragmatica dell’atto giuridico.

Spazio giuridico tipizzato chiuso vs. spazio giuridico tipizzato aperto.

Tipicità di atti istituzionali vs. tipicità di atti non-istituzionali.

L'autore

Lorenzo Passerini Glazel (Verona, 1974) è dottore di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto. È autore di vari saggi di filosofia del diritto, di ontologia sociale e di pragmatica dell’atto giuridico.

46 commenti:

MAURO PASTORE ha detto...

Normativa può effettiva forza se tipicamente cognitiva oltre che normativa.
Forza normativa esclusivamente tipica non è nei giudizi ma negli avvisi in quanto tali eppure anche questi se hanno forza esclusivamente normativa dunque sono atti soltanto a simulazioni istruttive.

Esempio:
Fischietto di chi in vigilanza stradale non ha valore se per sola rispondenza di Codice, deve aver motivazione anche in circostanza non espressa in Codice stradale stesso e questa non è qualsiasi; difatti tipicità cognitiva di vigilanza stradale affinché atto di vigilanza sia tale e non debba esser limitato ad azione non compiuta, ha necessità di corrispondente cognitiva tipicità di cittadinanza cui solo relativa non già rapportata azione e non ancora atto di vigilanza...
In pratica vigile non può badare ad avvertire col fischietto senza che l'altro sia in azione di cittadino corrispondente ad eventualità di fischiare del vigile e costui può avvertire col fischietto se l'altro e cittadino non solo in azione da fischietto ma pure in circostanza necessitante fischiare stesso e tal circostanza reale se stimabile da cittadino stesso destinatario del fischiare. Ciò apriori, senza avvertimento prima per verificare...
Altrimenti, in scuola per vigili, uso del fischietto prima e senza circostanze necessitanti già ma solo se circostanzialità necessitanti poi altrimenti sarebbe compito scolastico in eccesso... E tal ultima necessità non è costituita in circolarità indefinita ma in parallelità determinante - non-determinante.

Difatti legiferare è scaturente da constatazione di realtà ma in base a duplicità differente - inibente/non-inibente.

Si tratta cioè di capire preliminarmente che determinatezza categorica di realtà (politica) legislativa è fatta da sovrapposizione unitaria di: categorizzare categorie non solo astrattamente.

Secondo cultura filosofica contemporanea eclettica, tradizione aristotelica e critiche kantiane forniscono tematiche di studi filosofici adatte; altrimenti eclettismo va sostituito con altra compagine intellettuale e non eclettica. Ma non è la distinzione culturale neppure filosofica a dar necessità di non direttività di tipologie legislative; né giudiziarie né regolative – né normative.

"Tertium non datur".


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Dunque diritto di forza normativa non è mai direttamente applicabile.
Inoltre applicazione diretta possibile non è qualsiasi ma solo per determinazione cognitiva fatta di tutte le parti interessate.

Ciò vale anche per capire limiti non solo di imputabilità anche condizioni di possibile imputazione. Questa ultima è autentica se chi voluto imputato vuole esserne; altrimenti non avrebbe senso tentare sentenze; dunque tipologia determinante ne è cognitiva: solo se pensieri giudicati e pensieri di giudicato sono omologhi allora imputabilità può esser effettiva.
Non si tratta di circolarità logica insensata ma di unica logica reale non ideale, peraltro solo in parte analogica, in altra omologica. Tal completezza logica si fonda internamente essenzialmente su 'classi' è 'modelli' ma esternamente si basa esistentivamente su 'uguaglianze' ed 'equità' e da esternità dipendendo internità. Difatti circostanze non sono codificabili ma considerabili per criteri di uguaglianze od equità. Tuttavia se si cerca da classi e modelli criteri o criterio, iniquità ne è risultante, parimenti: a classificare da stesse circostanze non si intendono uguaglianze neanche solo ipotetiche.


Tipologia prototipica è da eventualità esistentiva: essenzialmente invece diventa concetto designificante o parvenza illusoria di idea.
Di fatto prototipo non indica esempio migliore ma primo; e solo logica competitiva ed inconsapevole ne confonde.
Inoltre prototipo non rappresenta ma definisce.
Da parvenza illusoria di idea deriva a prototipicità falsa apparenza di identità archetipica.

Purtroppo attualmente a ricordare limiti di realtà di leggi, regole, norme, si rischiano reazioni troppo ingiuste.
— Proprio stanotte leggevo (e intendevo...!) di quanto accaduto ad Istituzioni universitarie di Bologna: per evitare di far conti con categorie kantiane, università avviate in tentativo di particolarizzazione di premesse culturali di scienze antropologiche e solo perché base culturale di massa non essendo antropologicamente etnologicamente identitarie; da alcuni (o tantissimi? ) non voler ricordare e volendo cancellare altrui identità per non averne saputo annientare...: è la vicenda del rifiuto etnico totalitarian - comunista e di quanto ne restava, culminata in anno 2019 con proposta antilessicale per Istituzioni culturali e non solo culturali; proposta che offende i creatori di lingua comune o comunicabile unica italiana, dunque quasi un millennio di storia, con offesa mossa per ulteriore criminalità o criminosità cioè per voler oppure non poter ignorare distacco di ingenti masse di invididui da possibili destinalità naturali o non naturali. Poiché, per esempio!, molti ivi si ostinavano () a inventare che sesso omosessuale si faccia solo in alquanta gaiezza psicologica, intellettualità bolognese universitaria decideva in anno 2019 di non accettare lessicalità pertinente a Stato e Culture... Ma un tal atto era e non è omologo ove e quando invece doveva e deve. ... (!)


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In messaggio mio precedente automatismi imprevisti e mia inevitabile fretta non hanno lasciato tutto il mio pensiero.


'totalitarian - comunista'

stia per:

totalitario - comunista.

Potrebbe anche stare per:

totalitariano - comunista .

In tal caso si caratterizzerebbe di più ma con meno pertinenza di contesto ed ulteriori aggiunte da preferire.


'base culturale di massa non essendo antropologicamente etnologicamente identitarie'

sta per:

base culturale di massa non essendo antropologicamente etnologicamente entità identitarie' .

Reinvierò


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Dunque diritto di forza normativa non è mai direttamente applicabile.
Inoltre applicazione diretta possibile non è qualsiasi ma solo per determinazione cognitiva fatta di tutte le parti interessate.

Ciò vale anche per capire limiti non solo di imputabilità anche condizioni di possibile imputazione. Questa ultima è autentica se chi voluto imputato vuole esserne; altrimenti non avrebbe senso tentare sentenze; dunque tipologia determinante ne è cognitiva: solo se pensieri giudicati e pensieri di giudicato sono omologhi allora imputabilità può esser effettiva.
Non si tratta di circolarità logica insensata ma di unica logica reale non ideale, peraltro solo in parte analogica, in altra omologica. Tal completezza logica si fonda internamente essenzialmente su 'classi' è 'modelli' ma esternamente si basa esistentivamente su 'uguaglianze' ed 'equità' e da esternità dipendendo internità. Difatti circostanze non sono codificabili ma considerabili per criteri di uguaglianze od equità. Tuttavia se si cerca da classi e modelli criteri o criterio, iniquità ne è risultante, parimenti: a classificare da stesse circostanze non si intendono uguaglianze neanche solo ipotetiche.


Tipologia prototipica è da eventualità esistentiva: essenzialmente invece diventa concetto designificante o parvenza illusoria di idea.
Di fatto prototipo non indica esempio migliore ma primo; e solo logica competitiva ed inconsapevole ne confonde.
Inoltre prototipo non rappresenta ma definisce.
Da parvenza illusoria di idea deriva a prototipicità falsa apparenza di identità archetipica.

Purtroppo attualmente a ricordare limiti di realtà di leggi, regole, norme, si rischiano reazioni troppo ingiuste.
— Proprio stanotte leggevo (e intendevo...!) di quanto accaduto ad Istituzioni universitarie di Bologna: per evitare di far conti con categorie kantiane, università avviate in tentativo di particolarizzazione di premesse culturali di scienze antropologiche e solo perché base culturale di massa non essendo antropologicamente etnologicamente entità identitarie; da alcuni (o tantissimi? ) non voler ricordare e volendo cancellare altrui identità per non averne saputo annientare...: è la vicenda del rifiuto etnico totalitario - comunista o dirsivoglia totalitariano (per assurdità tale) - comunista e di quanto ne restava, culminata in anno 2019 con proposta antilessicale per Istituzioni culturali e non solo culturali; proposta che offende i creatori di lingua comune o comunicabile unica italiana, dunque quasi un millennio di storia, con offesa mossa per ulteriore criminalità o criminosità cioè per voler oppure non poter ignorare distacco di ingenti masse di invididui da possibili destinalità naturali o non naturali. Poiché, per esempio!, molti ivi si ostinavano () a inventare che sesso omosessuale si faccia solo in alquanta gaiezza psicologica, intellettualità bolognese universitaria decideva in anno 2019 di non accettare lessicalità pertinente a Stato e Culture... Ma un tal atto era e non è omologo ove e quando invece doveva e deve. ... (!)


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Schermate di elaborazione di sistema ripetevano, per anomala ridondanza di sistema internet, "totalitarian" e videotastiera captata da onde elettromagnetiche ne risostituiva a mio termine... Collegamento in condizioni difficili ed estenuanti, non mi conveniva ricontrollare ancora... Anche perché avevo già usato termine italiano analogo: 'totalitariano', e non solo per ironia; per denotare maggiormente e in fattispecie provenienza estranea di totalitarismo comunista a Bologna... !

MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In messaggio precedente

' 'classi' è 'modelli' '


Sta per

'classi' e 'modelli' .

In verità a considerare congiunzione anche copula non si sbaglierebbe comunque, ma mia intenzione era affermarne dopo ed in contesto corrispondente e con espressione degna (purtroppo accento sopra 'e' anche in posizioni del testo diverse su schermo era coperto da riflesso su schermo stesso, ostinato e dipendente da elettromagneticità anomala (da porto marittimo vicino purtroppo non ancora 'salpato' verso lontano ma già tale annunciato d'altronde senza altro legittimo destino) e stamattina ugualmente poi esso è andato via dopo che detrito bianco ci si era posato sopra).

Sono costretto a reinvio per agio di lettura e per evitare opportunità a fraintendimenti.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Dunque diritto di forza normativa non è mai direttamente applicabile.
Inoltre applicazione diretta possibile non è qualsiasi ma solo per determinazione cognitiva fatta di tutte le parti interessate.

Ciò vale anche per capire limiti non solo di imputabilità anche condizioni di possibile imputazione. Questa ultima è autentica se chi voluto imputato vuole esserne; altrimenti non avrebbe senso tentare sentenze; dunque tipologia determinante ne è cognitiva: solo se pensieri giudicati e pensieri di giudicato sono omologhi allora imputabilità può esser effettiva.
Non si tratta di circolarità logica insensata ma di unica logica reale non ideale, peraltro solo in parte analogica, in altra omologica. Tal completezza logica si fonda internamente essenzialmente su 'classi' e 'modelli' ma esternamente si basa esistentivamente su 'uguaglianze' ed 'equità' e da esternità dipendendo internità. Difatti circostanze non sono codificabili ma considerabili per criteri di uguaglianze od equità. Tuttavia se si cerca da classi e modelli criteri o criterio, iniquità ne è risultante, parimenti: a classificare da stesse circostanze non si intendono uguaglianze neanche solo ipotetiche.


Tipologia prototipica è da eventualità esistentiva: essenzialmente invece diventa concetto designificante o parvenza illusoria di idea.
Di fatto prototipo non indica esempio migliore ma primo; e solo logica competitiva ed inconsapevole ne confonde.
Inoltre prototipo non rappresenta ma definisce.
Da parvenza illusoria di idea deriva a prototipicità falsa apparenza di identità archetipica.

Purtroppo attualmente a ricordare limiti di realtà di leggi, regole, norme, si rischiano reazioni troppo ingiuste.
— Proprio stanotte leggevo (e intendevo...!) di quanto accaduto ad Istituzioni universitarie di Bologna: per evitare di far conti con categorie kantiane, università avviate in tentativo di particolarizzazione di premesse culturali di scienze antropologiche e solo perché base culturale di massa non essendo antropologicamente etnologicamente entità identitarie; da alcuni (o tantissimi? ) non voler ricordare e volendo cancellare altrui identità per non averne saputo annientare...: è la vicenda del rifiuto etnico totalitario - comunista (o dirsivoglia totalitariano (per assurdità tale) - comunista) e di quanto ne restava, culminata in anno 2019 con proposta antilessicale per Istituzioni culturali e non solo culturali; proposta che offende i creatori di lingua comune o comunicabile unica italiana, dunque quasi un millennio di storia, con offesa mossa per ulteriore criminalità o criminosità cioè per voler oppure non poter ignorare distacco di ingenti masse di invididui da possibili destinalità naturali o non naturali. Poiché, per esempio!, molti ivi si ostinavano () a inventare che sesso omosessuale si faccia solo in alquanta gaiezza psicologica, intellettualità bolognese universitaria decideva in anno 2019 di non accettare lessicalità pertinente a Stato e Culture... Ma un tal atto era e non è omologo ove e quando invece doveva e deve. ... (!)


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In considerazione esatta di fattispecie cioè esistentiva - essenziale di tipologia normativa, classi e modelli sono una distinzione di medesimo esistere di enti, ovvero esistendo classi che son anche modelli ma per funzioni ciascuna non l'altra di classe e modello.

Ciò significa, per esempio, che non ha senso per un vigile con còmpiti stradali fischiare a conducente di autovettura a motivo sia di Codice Stradale sia di ordine speciale di Autorità competenti per strade sia in ragione di classe e modello di autovettura: per quanto vigile abbia dovere di far notare inadeguatezza di autovettura –ad esempio (esempio ulteriore) per strada adatta solo ad altezze maggiori da terra di parti non poste al suolo di stessa autovettura— può accadere legittimo fischiare solo in considerazione stradale e di inadeguatezza di autovettura che, per esempio (già introdotto) sarebbe di intralcio se si incastrasse o se in retromarcia certa; non bisognando altro per còmpito di stesso vigile anzi altro potendo esser di intralcio non di aiuto a stesso còmpito e stesso fischiare.
In tal senso in esemplarità cognitivamente da me addotta di normativa –questa ultima è una generalità apriori distinta da norme stesse – classe e modello sono entrambe di stessa entità cognitiva-normativa perché in normativa non essendo connotabili singolarità concrete stradali (neanche condizioni effettive di carreggiate).
Ma se tal presenza indistintiva direttamente addotta ad applicabilità normativa, ecco che avvalersi di stessa adduzione diventa controproducente ad applicazione sia teorica sia pure pratica di norme... che se per sole coincidenze non impedite da stessa controproducenza, allora gli atti relativi ad applicazioni ne sarebbero non corretti pur senza scorrettezze di risultati; e se registri burocratici impiegati con medesima presenza indistintiva, registri medesimi ne sarebbero in medesimo impiego di essi falsati... Se anche aggiornamenti burocratici di normative (in esempio fatto: stradali) con medesima presenza indistintiva, normativa sarebbe di fatto inapplicabile quandanche non alterata; giacché stessa autentica burocrazia vige per differimento eventuale di applicabilità e di applicazioni di normative — in esempio fatto si constata che diretto intervento da normativa non ha legittima burocratizzabilità e che questa anzi ne evidenzia non correttezza in direttività primaria non realmente esistibile per normatività, proprio per nessuna.
...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

... Dunque, se burocrazia non veritieramente (ovvio dunque!) attestasse normatività direttamente applicabile, accadrebbe non solo il singolo rischio o danno cui norme erano fatte per evitare od aiutare ad evitare, ma anche altri ove differenza non solo in classificazione e modellarità ma pure in classificabilità e modelli; in esempio addotto accadrebbe a burocrati distratti di confondere impedimenti delittuosi per provvedimenti di emergenza, ai danni non solo di autovetture speciali, per esempio con pianali autorialzanti da suolo, ma pure ai danni di tutt'altra classificabilità, per esempio motociclistica, la quale pur essendo solo accludibile in codici normativi stradali non includibile, essendo attività motociclistica non contro, fuori codice stradale né ciò impedendo gli altri codici né uso di codice stradale da parte di motociclista in funzione di altrui accadere, e nondimeno con altrui errore (suddetto) purtroppo motociclista ritrovandosi ad affrontare o a rischio di affrontare –a causa di abuso classificatorio di burocrati– situazione impeditiva, come se altezza di motocicli e motociclette da suolo in parti non poggiate non dipendesse più o meno e sempre determinatamente non totalmente da motociclista e da sue tattiche con suo mezzo di spostamento e soprattutto come se gli impedimenti reali non fossero commisurabili da egli medesimo a proprio mezzo stesso anche perché egli esso adoperandolo ed esso essendo mezzo-strumento non solo mezzo e direttamente a suo corpo-mente (tutti i motocicli e tutte le motociclette sono mezzi-strumenti e non sono ciclomotori perché funzione ciclomotorica non è di motocicli né di motociclette e consiste in inizio da esterno di minor e poi non funzionamento (e ciclomotori non sono motocicli né motociclette)) .

...È evidente dunque che isolare concettualmente forza normativa da cognitiva genera indistinzioni che per cognizioni astratte non sono attestabili ma che impediscono di cognizione gli scopi uniti agli scopi di 'normazione'. Senza notarne ed intenderne, Normativa, qualunque essa sia, e normative, ciascuna per ciascuna, diventano, tutte, azioni illeggittime di oppressione e incomprensione.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

A causa della stessa struttura delle Léggi in quanto tali e dello strutturarsi inevitabile di esse per tali che sono nelle Applicazioni delle Leggi [: Léggi -... idem poi] , la considerazione esclusiva – e dunque esclusivamente sterile– della forza normativa non può darsi senza rapportarsi di normazione a cognizione, le quali sono contenuti di cui consistono le Leggi in quanto tali.

Tuttavia entro esclusivo considerare la normativa allora il contenuto cognitivo, ìnsito proprio nella normativa, si presenta nel considerare stesso quale dimensione mentale non quale produzione mentale delle Leggi essendo però di questa ultima la attività delle Leggi ed invece di dimensione mentale di Esse solo la passività...

–sia perché non è la conoscenza, neppure scientifica, a far sussister Leggi ma la decisione delle menti legiferanti che dando necessità fanno sì che si creino necessità anche mentali cui conoscenze non producenti né asseverative ma dedotte e confermative; sia poiché necessità creantensi a sèguito (!) di legiferazioni sono naturalmente ed esistentivamente determinate, cioè natura ed esistenza ne improntano e formano omologamente talché mentalità conoscente sia impossibilitata ad arbitraria limitazione ad àmbito conoscitivo arbitraria e tantoché sia ciascuna che entrambe arbitrarietà ugualmente impossibilitate –.

(...)


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

...
La sterilità della considerazione esclusivamente normativa implica in ogni caso la dimensione mentale delle leggi ma questa ultima parte passiva generata da attiva e cui senso tutto in attività generante e con significati generati tutti passivamente entro i sensi generanti, del legiferare ovvero qual dare ponendo e ponendo dare, relativamente - assolutamente, cioè:

necessitarità di esserci leggi ed esistere leggi per esserci di necessitarità conforme,

affinché sia questa ultima vantaggiosa proprio qual corrispondenza a sua e stessa antecedente.
Proprio tal conformità rende dimensione mentale delle leggi affatto neutrale, cioè impossibile ad altra conformazione da quella propria generata da conformarsi di attività legiferanti a necessità di esistenza.

Tutto ciò mostra la indipendenza mentale degli atti di legislazione tanto quanto la libertà mentale delle azioni di legiferazione e fa comprendere che

cognizione di leggi è autocognizione di Leggi.

Inutile dunque ne è supporto cognitivo.
(... )


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...) Cognizione di leggi è autocognizione di Leggi e inutile ne è supporto cognitivo.

Casomai fosse o sia cognizione esclusa da considerare normativa sempre ne sta dimensione mentale di leggi –le quali sono le basi (stesse) delle normative– ed allora o stesso considerare è a sua volta cognitivo cioè autocognitivo e di normalità (... normale qual originario senso di: relativo a norme a norma; nor-male...) autonoma di mentalità di leggi non altra, oppure ne è estraneo ed antiesistentivo, opposto ad esistere di leggi [: léggi... idem prima e poi] cui incompatibile mentalità tenta di sopprimerne attendente/ambivalente - non-direttività con alterità di direttività monovalente ovvero con non-riflessione presentata qual parvenza di leggi in parvenze di falsi stati di necessità — ove e quando invece cognizione di leggi non operando distinzioni categoriali tra 'classe e modelli' non negandone né affermandone affinché diritti di classe e diritti di modelli non fossero non siano posti in reciproca discriminazione e varietà di relazioni non ne fosse non ne sia impedita: / classe che è modelli | modelli che sono classe | modelli e classe | classe e modelli \.
Quanto a forza normativa, la quale per effettività ne implica anche cognitiva (di legiferazioni e legislazioni entro stesse di medesime legiferazioni e legislazioni), le relazioni effettivamente coinvolte ne sono quelle di particolare classe, quella fatta dai modelli stessi che ne sono parte definitoria, cui relazione è tra: classi, modelli – non viceversa; ma, appunto, per questa particolarità nessuna psicologia cognitiva può esser usata od applicata o costruirsi —e neanche neurologia afferente e neppure interdisciplinarità neuropsicologiche né psiconeurologiche — perché unica cognizione quella di mentalità medesima legiferante-legislativa qual autoconoscibilità: per esperirne bisogna deciderne non saperne e per saperne non esperirne; e con ciò esperendo il potere necessario e sapendone le potenze necessitate; e tutto ciò non essendo sincronicamente possibile cioè potendosi supportare con conoscenze esistentivamente prototipiche - concrete ignoranze notificabili ad esenzioni (a vantaggio di chi sottoposto a leggi) - ed essenzialmente archetipiche - saperi astratti citabili per astensioni (a vantaggio di chi sottoponente a leggi).


Ma se, violando contenuto e scopi di Leggi e leggi, si introducono proferirsi di mentalità non di leggi né di Leggi, allora se ne appongono per essenzialità inessenzialità vanamente ai danni di scopi e contenuti essenziali e contro relazioni ad àmbiti differenti cui referenti alterità pure — questo ultimo è il caso già citato in esempio di avversione contro attività motociclistica, particolarità di cui è: relazioni di modelli da cui consistono le classi, in virtù di usi utilizzi impieghi di mezzi-strumenti (motocicli, motociclette) reattivi a psicofisica di persone, tramite utile fisicopsichica mediazione di: abbigliamento, attrezzatura (casco 'ovvero elmetto'..., altro), cioè in non altra relazionabilità di cui normative possibili le attinenti (né: modelli, classi; né: classi, modelli) nel resto normative sempre essendo non pertinenti o sempre dovendo essere e restare non impertinenti: altrimenti vere normative non essendo.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Natura ed esistenza improntano e formano omologamente talché mentalità conoscente sia impossibilitata ad arbitraria limitazione neanche possibilitata se ad àmbito conoscitivo arbitraria; tantoché sia ciascuna che entrambe arbitrarietà ugualmente impossibilitate.
Tutte le analogie, sia in natura che in esistenza, sono relative alle omologie di natura ed esistenza, per cui le combinazioni possibili naturalmente ed esistentivamente e le coincidenze possibilitate ad esistenza da natura sono tutte determinate quali combinazioni entro cui coincidenze formalmente determinate, non quanto a contenuti di forme del coincidere. Caso e necessità sono in rispettivi distinti differenti altri àmbiti e rapportarsi in forme omologhe ma entro cui eterologhe potenze di informalità.
Da alterità non assolute – per esempio basilare: di abitante non cittadino o di concittadino connazionale; per esempio relativo, a strade: di vettura-automobile o di automobile-autovettura– in non imprevedibili rapporti non sono prevedibili rapportazioni, in rapportarsi tra altri rapportarsi di casi non prevedibili e casi prevedibili, cui casualità più grande e più grave proprio in attestarsi di causalità maggiore è più determinata.
A tali tipi di rapporti tra esistenza e natura, vale necessità per léggi capaci di forza normativa ma questa a sua volta è in stessa tipologia per cui è richiesta; dacché tentarne rafforzamento stesso è inane ed inanità aumentando necessarità di forza ne estenua al contempo fino ad esaurirne; invero errore fatale di eccesso di forza interna a léggi stesse non di medesime léggi. In tal evenienza vale considerazione che legiferare è comunque nullo su forme di esistere soggettivo e che niente sono per léggi le assolute casualità; e qualora proprio queste siano o fossero le corrispettive ad evento cui legiferare, questo ultimo non ha a sua volta da corrispondere; dunque non avendosi nulla da dire od opporre ad abitante sconosciuto o ignoto o ad inspiegabile e varia comunanza e niente critiche da ricevere o cause da accettare a motivo di oggetto non classificabile o inutilmente classificabile; essendo di tali fattispecie categorialità di relazionabilità di: classi, modelli - classi da cui sono i modelli; e perciò nientaffatto attendendosi da particolarità non note di modelli automobilistici se note classi primarie e determinanti; allora il resto cui corrispondere indirettamente non ne è causa di impedimenti; poiché quanto in essere da Léggi è non generico ma generale; e non avendo senso contrariar léggi datoché sue norme relative dedotte tramite léggi da stessa realtà generica cui particolarità in causa anche in effetto. Altrimenti detto, ad esempio già addotti: se autoveicolo speciale inadatto a condizioni di territorio, non è legislatore imputabile; se zona di rispetto non atta ad autovettura speciale, non ne è imputabile legifare; non per decidere, ma per unica esistibile realtà di léggi in non altra esistenza possibile in natura.

Ma se, ad esempio, fosse vettura fuoriserie - automobile e non atta a zona di rispetto, forza di léggi non basterebbe a prevenire oppure provvedere a non rispetti; e replicarne non-direttività ìnsita di applicazioni con direttività cagionerebbe violenza di inversione di omologie ad eterologie che, da corrispondenti a logiche esistenti e di natura, decadrebbero a non corrispondenti; e senza che da replica ostile deducibile autentica normativa.

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...)

La alternativa tra impassibilità legislativa - normativa e tra indifferenza normativa-cognitiva nelle eventualità di rischi e pericoli non ha possibili provvedimenti di léggi ma ha possibili provvedimenti per léggi ma tutto ciò accade solamente per categorie semplici di applicabilità e complesse di applicazione ed allorché unicità di criterio non molteplicità di criteri, tal ultimo evenire consistibile in medesima realità di realtà opposta, per cui assenza di norme corrispondenti può esser colmata da sistemi normali corrispondenti isomorficamente ai casi contenuti in stesse forme di accadere opposte...
Esempio:
a preoccupazione legata ad attività di motociclismo che fosse o sia legata o troppo legata ad interessi ostili oppure estranei o forestieri, unica possibilità di difesa normativa non sarebbe non è di regolamentare né volgendone ad ostilità neanche a stessa o medesima ostilità; bensì:
è la istituzione di regolamentari sistemi motociclistici alternativi non sostitutivi ad ostili quandanche a medesimo difendere necessari e qualora non bastevoli i non istituiti...
Ma, si badi:
non è col rafforzare normative applicabili che si realizzano o che si istituirebbero questi sistemi regolamentari alternativi non sostitutivi; ché anzi forza di normativa, e quanto più se tanto più tipica, avrebbe, ha unico effetto, possibile e legittimo e determinato, di impedimento od impedimenti contro sistemi regolari – in esempio fatto, motociclistici– né sistemi non catalogabili per regole né sistemi oltre regole (che non significa: fuori regola) –in esempio or ora addotto: motociclistici– sono sarebbero di aiuto alternativo a non bastante forza normativa; e porne in causa legiferandone sarebbe eccesso ordinativo perché legiferare sia, fosse autenticamente tale...
È di cronaca italiana recente la istituzione regolamentare di polizia motociclistica, fatto che mostra concretezza di astrattezza cui esempio fatto; e recentissimo rifacimento di Statuto Generale di Polizia italiana essendo potuto accadere in forza di attività svolta di motociclismo di polizia perché automobilismo di polizia volgente a stasi per condizioni di messaggeria manchevole od inappropriata ed in situazioni di ingiusta rivolta popolare proprio contro quei sistemi di polizia, di motociclismo e non solo - non di automobilismo- che evitavano resa statica di polizia; e con risparmio di massiccio intervento di Esercito italiano per circostanze peggiori di guerra civile ((per chi può, difficoltà a stabilir cotali fatti sia constatazione di valore repubblicano democratico di questo mio ultimo concreto esempio scritto)).


Dunque ad analogie e categorie preesistono catalogazioni da eterologie; evidentemente senza relazionabilità logicamente inducibile; ed in eterologie individuandosi alterità senza norma che con normazioni possono interagire per altrui norme e rispetti di norme. In caso addotto di motociclismo: esistendo motociclismo di Stato esisterne stesso non è a norme sottoposto né con norme sottoponibile e quanto di normale ne è non in motociclismo stesso (esempio: targhe di carabinieri (di Stato) motociclisti ordinate necessarie ad agenti-carabinieri da comandi di Stato e di carabinieri e valore di comandi affatto relativo perché motociclismo autodisciplina già adatta a strade e non prefatta-ne; con livello di necessità altro relativamente a livello di necessità automobilistica di targhe di carabinieri di Stato, non soltanto differente — mentre nessun livello di necessità avendone motociclismo in sé neppure di necessità opposta; e nessuna forza normativa e tantopiù se tipica potrebbe stabilirne o stabilire quali delle due non necessità ed allora targhe o non targhe di agenti ufficiali o sono (o sarebbero): opzioni regolamentari interne adatte a difese da supponibili o eventuali o più che eventuali scelte non illeggittime ma peraltro ostili, fatte da altri, motociclisti).

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...)
La forza normativa in sé stessa e per sé stessa condotta ed intensificata se in opportuno accadere ed evenire col rafforzare normative si riduce e se tal prassi non parziale allora fine di prassi medesima è la fine di quanto normativo da norma.
Ma questa possibilità concerne categorie non esclusivamente catalogate in quanto solo per parzialità di parti categorizzabili.
Cosa accade quando una prassi di légge ha per scopo mediano la abolizione di una regola? Che oggetto regolamentare non è obbligato da non-regola a mutarsi; così se una regola impone per propria circostanza un accadere, rafforzamento normativo ne impedisce in parte, finanche in tutto.
Esempio:
se targa per motoveivoli annoverabile da Motorizzazione Civile reca stemma "RI" di Repubblica Italiana, rafforzamento normativo -ad esemplarità ulteriore: su spiagge per esigenze di maggior comunicazione immediata durante sbarchi marittimi stranieri- non condurrebbe, non conduce a maggior necessità legittima di medesima targa ma ad alternativa in più di non stessa modalità di targa e da stessa Motorizzazione Civile noverabile con inclusa civile motivazione particolare; sicché invece di tante "RI" Potrebbe si ufficialmente anche altro, ad esempio il tricolore invece che simbolo e scritta "RI"; e diversamente non sarebbe normazione ma sarebbe 'ordinazione'; esempio:
ordine di Protezione Civile su alcune spiagge frequentate da tori a non richiamarne attenzione con colori rossi su targhe di veicoli per evitare terrori di ignari o risse di inetti.
...E cosa accadrebbe se in un vasto luogo lettere dell'alfabeto suscitassero antipatia di uccelli di passo cui segni umani assai inconsueti e contrariati da scritte in movimento o viceversa e se i contrariati fossero uccelli non di passo...? Evidentemente normazione rischierebbe direttamente paralisi se si tentarne, sia pure autenticamente cioè indirettamente, applicazione normativa; perché eventuali capricci di uccelli e diritto di fauna a non esser coinvolta in faccende molto umane non consentirebbe successione di norme-indefinite - definizioni-normate; e agente d'ordine che volesse obbedire per solo teorie non sarebbe veramente d'ordine; e diverrebbe quindi criminale in ostinarsi anche a solo tentar di provvedere a raccomandar targhe o non targhe per motoveicoli; ed in caso di motociclette e motocicli, che son tutte e tutti mezzi-strumenti reattivi a capacità personali, un tal ostinato disonestissimo agente sarebbe anche in delitto contro libertà personali oltre che in criminale officio da balia (ovviamente tal offici possono esser pure criminali ed anche ai danni della vita di tante o tantissime persone o vite non personali e più gravemente se condotti in ruolo di Stato)!
Il coesistere, normativo, di catalogazioni per categorie o (!) di categorie di catalogazioni e non solo in totalità entro ciascuno dei due elementi, se elemento in sua tutta e propria totalità, conduce a cataloghi normatizzati non normali e non direttamente applicabili dunque o a categorizzazioni regolative non direttamente utilizzabili dunque; senza totalità ancor meno e con meno o niente di rapportazioni a realtà di interesse giuridico.
Altre prassi autentiche in léggi non ve ne sono.

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...)

Di forza normativa del tipo, possibile pragmatica dell’atto giuridico sta in atto in quanto tale, sia teoricamente che praticamente ed anzi ancor di più praticamente non in atto qual medesimo termine di agire ma qual passato risultato di azione non qual risultante di azione medesima; ed acciò reale teoria della categorizzazione è riferibile soltanto a valutazione degli atti giuridici non agli atti stessi; cioè adatta a critica di concezioni intellettuali non esse stesse giuridiche o a rifiuto di concezioni intellettuali non esse stesse giuridiche; entrambe non valide per una concezione di filosofia delle Léggi e del tutto insufficienti per filosofie delle legislazioni...

Di ciò, e per quanto recensione attesta del recensito, senso unico restante è nel riconoscere inettitudine - o peggio- di intromissioni di conoscenze psicologiche non di definizioni di volitività psicologiche.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(+![...])

Diritto di forza normativa non è mai direttamente applicabile.
Inoltre applicazione diretta possibile non è qualsiasi ma solo per determinazione cognitiva fatta di tutte le parti interessate.

Ciò vale anche per capire limiti non solo di imputabilità anche condizioni di possibile imputazione. Questa ultima è autentica se chi voluto imputato vuole esserne; altrimenti non avrebbe senso tentare sentenze; dunque tipologia determinante ne è cognitiva: solo se pensieri giudicati e pensieri di giudicato sono omologhi allora imputabilità può esser effettiva.
Non si tratta di circolarità logica insensata ma di unica logica reale non ideale, peraltro solo in parte analogica, in altra omologica. Tal completezza logica si fonda internamente essenzialmente su 'classi' e 'modelli' ed effettivamente ove - direbbesi- 'classi è modelli' —espressione questa ultima di gergo tecnico che significa classificazione di produzione in prodotti stessi dei modelli tali quindi classificati (specifico, per esempi adducibili e addotti: non è il caso del motociclismo) — ma esternamente si basa esistentivamente su 'uguaglianze' ed 'equità' e da esternità dipendendo internità. Difatti circostanze non sono codificabili ma considerabili per criteri di uguaglianze od equità. Tuttavia se si cerca da classi e modelli criteri o criterio, iniquità ne è risultante, parimenti: a classificare da stesse circostanze non si intendono uguaglianze neanche solo ipotetiche.


Tipologia prototipica è da eventualità esistentiva: essenzialmente invece diventa concetto designificante o parvenza illusoria di idea.
Di fatto prototipo non indica esempio migliore ma primo; e solo logica competitiva ed inconsapevole ne confonde.
Inoltre prototipo non rappresenta ma definisce.
Da parvenza illusoria di idea deriva a prototipicità falsa apparenza di identità archetipica.

Purtroppo attualmente a ricordare limiti di realtà di leggi, regole, norme, si rischiano reazioni troppo ingiuste.
— Proprio stanotte leggevo (e intendevo...!) di quanto accaduto ad Istituzioni universitarie di Bologna: per evitare di far conti con categorie kantiane, università avviate in tentativo di particolarizzazione di premesse culturali di scienze antropologiche e solo perché base culturale di massa non essendo antropologicamente etnologicamente entità identitarie; da alcuni (o tantissimi? ) non voler ricordare e volendo cancellare altrui identità per non averne saputo annientare...: è la vicenda del rifiuto etnico totalitario - comunista (o dirsivoglia totalitariano (per assurdità tale) - comunista) e di quanto ne restava, culminata in anno 2019 con proposta antilessicale per Istituzioni culturali e non solo culturali; proposta che offende i creatori di lingua comune o comunicabile unica italiana, dunque quasi un millennio di storia, con offesa mossa per ulteriore criminalità o criminosità cioè per voler oppure non poter ignorare distacco di ingenti masse di invididui da possibili destinalità naturali o non naturali. Poiché, per esempio!, molti ivi si ostinavano () a inventare che sesso omosessuale si faccia solo in alquanta gaiezza psicologica, intellettualità bolognese universitaria decideva in anno 2019 di non accettare lessicalità pertinente a Stato e Culture... Ma un tal atto era e non è omologo ove e quando invece doveva e deve.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Senza dubbio analisi filosofica di autore recensito tematizza una non concordanza, in seno a cultura comunicabile - non-comune universitaria-accademica non accademica - universitaria, occidentale ed anglofona nonché italiana, tra tipicità e tra tipizzazioni, con procedere argomentativamente rilevante da distinguere in pragmatica dell’atto giuridico una tipicità ed una atipicità, cioè non da identificarne in stessa azione pragmatica e giuridica; fino a individuare due àmbiti praticabili praticati di giurisdizione, entrambi di pertinenza giuridica indotta non dedotta, cioè prototipica in relazione giuridica interna a giurisdizione e non relativa a necessità non legiferanti e non di esterne necessità relative per legiferare; ovvero "spazi legislativi compiuti", indotti, di giurisdizioni, in non differente ripartizione normativa da questa duplice:

chiusità / apertità ,

Di cui altra individualizzazione mostra ulteriore duplicità non concorde di:

istituzionalità non-istituzionalità ,

le quali non direttamente tipiche cioè deducibili neppure dedotte da (suddette) induzioni... Si tratta di una analisi filosofica logica completa e non intera e definitoria non definita, cui non ha senso applicar criterio di definitività; in tal senso recensore con sua aggiunta di pensiero ne associa una aporia ma ribaltandone declinazioni lessicali - epistemologiche;... che logicamente ha senso proprio in causalità esplicitata e di cui caso esplicitamente inserito in stesso recensire è rappresentazione non logicamente conseguente ma antecedente per unico significato logico possibile in riferimento essenziale ma particolarmente non totalmente logicamente validabile e realmente generalizzabile non esistentivamente; così che causalità - casualità recensita ne costituisce esistentivo àmbito di realtà, ciò a costituire in stesse intenzioni recensive esemplarità essenziale cui o non validità od altra altrimenti eterodotta validità; per cui scopo recensivo rivelante alterità non alterante quindi o in non compatibilità logica od in opposizione logica; essendo questa ultima quella realmente esistente in recensione qual opposto esistere ad esistenza realmente esistente in quanto riferito nel recensito. Questo significa che recensione adotta scopo contrario a realtà cui lavoro recensito invece non contrario. Tal scopo è essenzialmente compatibile con alternativa assoluta a ideologia interpretativa laburista perché quel che laburismo considera praticamente da esigenze e bisogni di esistenza invece modalità recensoria assume qual tipicità tal verificabile di esistere ma per esistere, considerandone prassi secondo ugual teoresi ma corrispondentevi per contrarietà a scopi pratici; in fattispecie, di limiti della pattuizione entro giurisdizione i quali sono coincidenti in pattuizione lavorativa a confini di patto giuridico ma se questo ridotto a sol fine lavorativo, che in laburismo invece è fine di soddisfazione lavorativa ed extralavorativa. In pratica, recensire è attuato secondo appropriazione ideologica marxista-comunista di non compatibile a ideologia laburista.
Sequenza, terminologica:

cue validity
core meaning
hard core
(set)
to fit
direction of fit
token type ,

è da operazione arbitraria recensito di ri-adduzione a cognizione psicologica extragiuridica e assume latenti valenze non compatibili con non totalitarismo di Stato cioè neppure con Stato Italiano; per cui di pubblicazione di recensione è sol in indice accluso un senso accettabile.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Dovrò reinviare messaggio precedente perché testo non interamente qual io prodotto su mia tastiera, ma alterato da esterni meccanismi automatici che, comunque, già mi si erano mostrati per mio messaggio non alteranti intuibilità di messaggio stesso... Significati possibili ridotti in alterazione; allora invierò, prima, versione stilisticamente dipendente da automatismi (ostinate e autoreplicanti opzioni informatiche e, per segnali confusi ricettivi di rete telematica non di limiti cibernetici di mio terminale, sostituentesi in già prodotto da me però qual già mostrate in opzioni-video di mio terminale elettronico -- a scanso di guai...), poi versione definitivamente corretta.

((Segnale a volte ridondante!))


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

-

Senza dubbio analisi filosofica di autore recensito tematizza una non concordanza, in seno a cultura comunicabile - non-comune universitaria-accademica non accademica - universitaria, occidentale ed anglofona nonché italiana, tra tipicità e tra tipizzazioni, con procedere argomentativamente rilevante da distinguere in pragmatica dell’atto giuridico una tipicità ed una atipicità, cioè non da identificarne in stessa azione pragmatica e giuridica; fino a individuare due àmbiti praticabili praticati di giurisdizione, entrambi di pertinenza giuridica indotta non dedotta, cioè prototipica in relazione giuridica interna a giurisdizione e non relativa a necessità non legiferanti e non di esterne necessità relative per legiferare; ovvero "spazi legislativi compiuti", indotti, di giurisdizioni, in non differente ripartizione normativa da questa duplice:

chiusità / apertità ,

di cui altra individualizzazione mostra ulteriore duplicità non concorde di:

istituzionalità non-istituzionalità ,

le quali non direttamente tipiche cioè deducibili neppure dedotte da (suddette) induzioni... Si tratta di una analisi filosofica logica completa e non intera e definitoria non definita, cui non ha senso applicar criterio di definitività; in tal senso recensore con sua aggiunta di pensiero ne associa una aporia ma ribaltandone declinazioni lessicali - epistemologiche; ciocché logicamente ha senso proprio in causalità esplicitata e di cui caso esplicitamente inserito in stesso recensire è rappresentazione non logicamente conseguente ma antecedente per unico significato logico possibile in riferimento essenziale ma particolarmente non totalmente logicamente validabile e realmente generalizzabile non esistentivamente; così che causalità - casualità recensita ne costituisce esistentivo àmbito di realtà, ciò a costituire in stesse intenzioni recensive esemplarità essenziale cui o non validità od altra altrimenti eterodotta validità; per cui scopo recensivo rivelante alterità non alterante quindi o in non compatibilità logica od in opposizione logica; essendo questa ultima quella realmente esistente in recensione qual opposto esistere ad esistenza realmente esistente in quanto riferito nel recensito. Questo significa che recensione adotta scopo contrario a realtà cui lavoro recensito invece non contrario. Tal scopo è essenzialmente compatibile con alternativa assoluta a ideologia interpretativa laburista perché quel che laburismo considera praticamente da esigenze e bisogni di esistenza invece modalità recensoria assume qual tipicità tal verificabile di esistere ma per esistere, considerandone prassi secondo ugual teoresi ma corrispondentevi per contrarietà a scopi pratici; in fattispecie, di limiti della pattuizione entro giurisdizione i quali sono coincidenti in pattuizione lavorativa a confini di patto giuridico ma se questo ridotto a sol fine lavorativo, che in laburismo invece è fine di soddisfazione lavorativa ed extralavorativa. In pratica, recensire è attuato secondo appropriazione ideologica marxista-comunista di tipo non compatibile a ideologia laburista.
Sequenza, terminologica:

cue validity
core meaning
hard core
(set)
to fit
direction of fit
token type ,

è da operazione arbitraria, su recensito, di ri-adduzione a cognizione psicologica extragiuridica e assume latenti valenze non compatibili con non totalitarismo di Stato cioè neppure con Stato Italiano; per cui di pubblicazione di recensione è sol in indice accluso un senso accettabile.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

+

Senza dubbio analisi filosofica di autore recensito tematizza una non concordanza, in seno a cultura comunicabile - non-comune universitaria-accademica non accademica - universitaria, occidentale ed anglofona nonché italiana, tra tipicità e tra tipizzazioni, con procedere argomentativamente rilevante da distinguere in pragmatica dell’atto giuridico una tipicità ed una atipicità, cioè non da identificarne in stessa azione pragmatica e giuridica; fino a individuare due àmbiti praticabili praticati di giurisdizione, entrambi di pertinenza giuridica indotta non dedotta, cioè prototipica in relazione giuridica interna a giurisdizione e non relativa a necessità non legiferanti e non di esterne necessità relative per legiferare; ovvero "spazi legislativi compiuti", indotti, di giurisdizioni, in non differente ripartizione normativa da questa duplice:

chiusità / apertità ,

di cui altra individualizzazione mostra ulteriore duplicità non concorde di:

istituzionalità non-istituzionalità ,

le quali non direttamente tipiche cioè deducibili neppure dedotte da (suddette) induzioni... Si tratta di una analisi filosofica logica completa e non intera e definitoria non definita, cui non ha senso applicar criterio di definitività; in tal senso recensore con sua aggiunta di pensiero ne associa una aporia ma ribaltandone declinazioni lessicali - epistemologiche;... che logicamente ha senso proprio in causalità esplicitata e di cui caso esplicitamente inserito in stesso recensire è rappresentazione non logicamente conseguente ma antecedente per unico significato logico possibile in riferimento essenziale ma particolarmente non totalmente logicamente validabile e realmente generalizzabile non esistentivamente; così che causalità - casualità recensita ne costituisce esistentivo àmbito di realtà, ciò a costituire in stesse intenzioni recensive esemplarità essenziale cui o non validità od altra altrimenti eterodotta validità; per cui scopo recensivo rivelante alterità non alterante quindi o in non compatibilità logica od in opposizione logica; essendo questa ultima quella realmente esistente in recensione qual opposto esistere ad esistenza realmente esistente in quanto riferito nel recensito. Questo significa che recensione adotta scopo contrario a realtà cui lavoro recensito invece non contrario. Tal scopo è essenzialmente compatibile con alternativa assoluta a ideologia interpretativa laburista perché quel che laburismo considera praticamente da esigenze e bisogni di esistenza invece modalità recensoria assume qual tipicità tal verificabile di esistere ma per esistere, considerandone prassi secondo ugual teoresi ma corrispondentevi per contrarietà a scopi pratici; in fattispecie, di limiti della pattuizione entro giurisdizione i quali sono coincidenti in pattuizione lavorativa a confini di patto giuridico ma se questo ridotto a sol fine lavorativo, che in laburismo invece è fine di soddisfazione lavorativa ed extralavorativa. In pratica, recensire è attuato secondo appropriazione ideologica marxista-comunista di non compatibilità a ideologia laburista.
Sequenza, terminologica:

cue validity
core meaning
hard core
(set)
to fit
direction of fit
token type ,

è da operazione arbitraria recensiva di ri-adduzione a cognizione psicologica extragiuridica e assume latenti valenze non compatibili con non totalitarismo di Stato cioè neppure con Stato Italiano; per cui di pubblicazione di recensione è sol in indice accluso un senso accettabile.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...)

Senza dubbio recensore E. Colzani estrinsecava operativamente chiave interpretativa di retaggio già esistente e presentandone non soggettivamente ma da soggettivazione espressa qual esterna a lavoro recensito.
Ciò in anno 2006,in verità assai diverso da questi ultimi vicini ad anno 2020.
Vero che la deduzione di un certo futuro europeo culturale civile tecnico era in anno 2006 e vicini non direttamente possibile.
Vero pure che deduzione opposta neppure necessitata e a necessitarne antropizzazione definitivamente-effettivamente antieuropea, ma in azioni non decisive.
Vero che codeste tali non parevano a chi in filosofia impegnato senza padronanza di saggezze del disinganno, di cui Platone e platonici e Neoplatonismi i maggiori esempi.
Aggiungo, a riguardo anche di esempi da me fatti, che tecnologia tipicamente europea era in realtà in forse; poiché circostanze climatiche ed avvenimenti meteorologici non ad Europa favorevoli.
Perduranza europea, artica e di procedere di Era Glaciale, che non muta caratteristica fondamentale continentale meteorologica climatica europea, neppure ora non da tutti gli ambienti culturali è riconosciuta, allora ne era perlopiù disconosciuta da molti moltissimi; di ciò profittavano imbonitori e ai danni sia di Nord che Sud del Mondo.

In recensione trovasi semieclettismo filosofico da recensore interrotto da sorta di illazione, sofistica, falsariga ad ermeneutica pragmatica.

Non appare il pragmatismo neanche qual concezione filosofica, in lavoro recensito, di Lorenzo Passerini Glazel; perché sua analisi non ha valore eminente direttamente pratico in ciò cui pragmatismo agisce sempre in stessa identità di principio proprio e filosofico.

Analisi di autore per quanto da indice e titolo manifestantesi era ed in parte resta argomentativamente assai utile rapporto in questioni che sembravano ed in parte ancora sembrano non essere ed invece sono; da essa menzione di una tipicità e di una atipicità che di fatto già in anno 2006 erano per chi in volontà o forte volontà europea segno di equivocità impolitica od antipolitica di ambienti paraistituzionali che avrebbero potuto esser tipicamente contraddistinti; questo dava sinistro aspetto a futuro politico, per chi ne intuiva non appartenenza ad altro o medesimo ma comunque stesso futuro; che vaste moltitudini non volevano perché non pareva ad esse agiato; ma per esse gli agi ridotti a facilità o spensieratezza e ciò era meno sia di antipolitica da Meridioni del Mondo (chissà quali!...) che di impolitici impegni di mondanità assai poco votatesi a settentrionalità. Debolezza etnica dei tanti! che invece altri, alcuni (me compreso) cercavano di far ristare a stessi tanti; ma v'era e tanta altrui forza di pensiero spesso in cultura sempre vana. Pubblicazione recensita ha di diverso da ripetitività ma non risolutivamente e questo era anche per fatalismo cattolico diffusissimo e disastrosamente: di fatto pochezze si mostrano in indice stesso di autore recensito; perché titolo ne limita a una concezione pragmatica dimidiata di atto giuridico; invece procedere tematico espone dimidiazione a dubitazione; però in non abbastanza repubblicana realtà sociale e senza possibile correlata forte direttività democratica; cui reti semantiche di autore stesso eludevano di fatto, evidenziando ma senza etica alterità evidente, ciò servendo a fattori di unilateralità di procedere giudiziario legislativo: non totalitario ma maggioritario ademocratico.

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...)

Certo non conveniva né conviene obliterare che materialità principale di analisi di autore vale direttamente per realtà giuridiche miste aristocratiche-democratiche ove garanzie aristocratiche ed assicurazioni democratiche agiscono non valevolmente bensì in parallela direttività cui effettività solo indirettamente e solo dopo in azione ulteriore effettivamente direttamente e da duplici separate certezze.
In anno 2006 impazzava mania di sistemi politici maggioritari e pari era in vasti ambienti sociali italiani ignoranza di distinzioni tra culture politiche anglosassoni e non anglosassoni.
Se da uso ad utilizzo, schema di autore, decade da pensabilità ad impensabilità etica; con elencativa inglese da recensore acclusa, un elenco antifilosofico di 'agnizioni', contro diritto di garantibilità e sicurezze democraticamente burocraticamente certificabile in Italia (ed in molti altri Stati anche) non aristocraticamente. Odiernamente tal democratico-burocratico diritto è pure asseverabile; a ciò non ha provveduto insistenza ad usare sola critica di ragion pura non di pratica e giudizio, ma ad obliar estetica aristotelica da antichità a modernità e a non reinterpretazione della teoria stoica che può dirsi:
c a t a l o g i c a , assieme dopo a: c a t e g o r i a l e .

(Certamente eros differente e... pre-ponderante fino a segno di etnologica alterità, non consente pensiero antico da cui diverge: disposizione possibile a diverbio che non permette di rapportarsi a passato intellettuale greco né di salvare identità culturale italiana e non solo; del disconoscere in relazioni particolari obliative non direttività di normatività, v'era ed è potere occulto; da mie riflessioni fugato. Ricevono senso da logica antieuropea che di "fit" e "set" fa 'ragionantissima' forza a concentrarsi ed a stabilire a camminare ed a sedersi ma durante i quali logica di cui ha bisogno ciascun luogo europeo non reciprocamente confusiva non vige datoché non europei i sedersi camminare stabilire concentrarsi.
...\ !


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In mio messaggio precedente:

'Ciò in anno 2006,in verità assai'

sta proprio solo per:

Ciò in anno 2006, in verità assai .

/

Spiego meglio quanto in ultimo tra parentesi:

(Certamente eros differente e... pre-ponderante fino a segno di etnologica alterità, non consente pensiero antico da cui diverge: disposizione possibile a diverbio che non permette di rapportarsi a passato intellettuale greco né di salvare identità culturale italiana e non solo; del disconoscere in relazioni particolari obliative non direttività di normatività, v'era ed è potere occulto; da mie riflessioni fugato. Ricevono senso, quali negazioni forti date non illogicamente ma sfruttando logica del nemico, rimandata indietro a nemico per difesa dal nemico, da logica antieuropea che di "fit" e "set" fa 'ragionantissima' forza a concentrarsi ed a stabilire a camminare ed a sedersi ma durante i quali logica di cui ha bisogno ciascun luogo europeo non reciprocamente confusiva non vige datoché non europei i sedersi camminare stabilire concentrarsi; cui non avendo senso logico il contraddire né avendo un senso applicarne propria logica ma impiegare quella altrui, da altri mondi da un nemico senza identità sottratta ma di per sé essi innocenti! Poiché se a nessuno di due attribuibile pregnanza di critica allora significati al riparo da critica non ve ne sono per entrambi e non ve ne sono per ciascuno dei due, ma chi altro per erranti non ha più identità da negarsi e sua fine logicamente mostra passati errori cui meglio lasciarne pure logica - per non contraddizione.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

_
(...)

Senza dubbio recensore E. Colzani estrinsecava operativamente chiave interpretativa di retaggio già esistente e presentandone non soggettivamente ma da soggettivazione espressa qual esterna a lavoro recensito.
Ciò in anno 2006, in verità assai diverso da questi ultimi vicini ad anno 2020.
Vero che la deduzione di un certo futuro europeo culturale civile tecnico era in anno 2006 e vicini non direttamente possibile.
Vero pure che deduzione opposta neppure necessitata e a necessitarne antropizzazione definitivamente-effettivamente antieuropea, ma in azioni non decisive.
Vero che codeste tali non parevano a chi in filosofia impegnato senza padronanza di saggezze del disinganno, di cui Platone e platonici e Neoplatonismi i maggiori esempi.
Aggiungo, a riguardo anche di esempi da me fatti, che tecnologia tipicamente europea era in realtà in forse; poiché circostanze climatiche ed avvenimenti meteorologici non ad Europa favorevoli.
Perduranza europea, artica e di procedere di Era Glaciale, che non muta caratteristica fondamentale continentale meteorologica climatica europea, neppure ora non da tutti gli ambienti culturali è riconosciuta, allora ne era perlopiù disconosciuta da molti moltissimi; di ciò profittavano imbonitori e ai danni sia di Nord che Sud del Mondo.

In recensione trovasi semieclettismo filosofico da recensore interrotto da sorta di illazione, sofistica, falsariga ad ermeneutica pragmatica.

Non appare il pragmatismo neanche qual concezione filosofica, in lavoro recensito, di Lorenzo Passerini Glazel; perché sua analisi non ha valore eminente direttamente pratico in ciò cui pragmatismo agisce sempre in stessa identità di principio proprio e filosofico.

Analisi di autore per quanto da indice e titolo manifestantesi era ed in parte resta argomentativamente assai utile rapporto in questioni che sembravano ed in parte ancora sembrano non essere ed invece sono; da essa menzione di una tipicità e di una atipicità che di fatto già in anno 2006 erano per chi in volontà o forte volontà europea segno di equivocità impolitica od antipolitica di ambienti paraistituzionali che avrebbero potuto esser tipicamente contraddistinti; questo dava sinistro aspetto a futuro politico, per chi ne intuiva non appartenenza ad altro o medesimo ma comunque stesso futuro; che vaste moltitudini non volevano perché non pareva ad esse agiato; ma per esse gli agi ridotti a facilità o spensieratezza e ciò era meno sia di antipolitica da Meridioni del Mondo (chissà quali!...) che di impolitici impegni di mondanità assai poco votatesi a settentrionalità. Debolezza etnica dei tanti! che invece altri, alcuni (me compreso) cercavano di far ristare a stessi tanti; ma v'era e tanta altrui forza di pensiero spesso in cultura sempre vana. Pubblicazione recensita ha di diverso da ripetitività ma non risolutivamente e questo era anche per fatalismo cattolico diffusissimo e disastrosamente: di fatto pochezze si mostrano in indice stesso di autore recensito; perché titolo ne limita a una concezione pragmatica dimidiata di atto giuridico; invece procedere tematico espone dimidiazione a dubitazione; però in non abbastanza repubblicana realtà sociale e senza possibile correlata forte direttività democratica; cui reti semantiche di autore stesso eludevano di fatto, evidenziando ma senza etica alterità evidente, ciò servendo a fattori di unilateralità di procedere giudiziario legislativo: non totalitario ma maggioritario ademocratico.

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

+
(...)

Certo non conveniva né conviene obliterare che materialità principale di analisi di autore vale direttamente per realtà giuridiche miste aristocratiche-democratiche ove garanzie aristocratiche ed assicurazioni democratiche agiscono non valevolmente bensì in parallela direttività cui effettività solo indirettamente e solo dopo in azione ulteriore effettivamente direttamente e da duplici separate certezze.
In anno 2006 impazzava mania (ed ora ve ne è smania) di sistemi politici maggioritari e pari era in vasti ambienti sociali italiani ignoranza di distinzioni tra culture politiche anglosassoni e non anglosassoni.
Se da uso ad utilizzo, schema di autore, decade da pensabilità ad impensabilità etica; con elencativa inglese da recensore acclusa, un elenco antifilosofico di 'agnizioni', contro diritto di garantibilità e sicurezze democraticamente burocraticamente certificabile in Italia (ed in molti altri Stati anche) non aristocraticamente. Odiernamente tal democratico-burocratico diritto è pure asseverabile; a ciò non ha provveduto insistenza ad usare sola critica di ragion pura non di pratica e giudizio, ma ad obliar estetica aristotelica da antichità a modernità e a non reinterpretazione della teoria stoica che può dirsi:
c a t a l o g i c a , assieme dopo a: c a t e g o r i a l e .

(Certamente eros differente e... pre-ponderante fino a segno di etnologica alterità, non consente pensiero antico da cui diverge: disposizione possibile a diverbio che non permette di rapportarsi a passato intellettuale greco né di salvare identità culturale italiana e non solo; del disconoscere in relazioni particolari obliative non direttività di normatività, v'era ed è potere occulto; da mie riflessioni fugato. Queste qual pure contrarietà cogitative ricevono senso da quanto esse stesse negano o contrarietà pure non sarebbero... da logica antieuropea che di "fit" e "set" fa 'ragionantissima' forza; di cui invece, i concentrarsi (fit... ... ) ed i stabilire ed i camminare ed i sedersi ne ricevono inversamente ma durante i quali logica di cui ha bisogno ciascun luogo europeo non reciprocamente confusiva non vige datoché non europei i sedersi camminare stabilire concentrarsi...)


Molto più che riflessioni su altrui logiche, miei commenti qui stesso: notazioni, intuizioni... su non altrui cioè mie logiche.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...) Quanto...
alle impressioni distintamente significanti / forti, da vaglio non scartate:... sono odio o amore degli altri, odio antieuropeo di pensatori che non sanno accettare destino intellettuale europeo né amore di non Europa; se psicologicamente cognitivamente comportamentalmente, esse allora: o sono amore per non Europa e scelta di destino non europeo e sagge in chi di mondo non europeo e non volendo esserne; o per chi invece di mondo europeo sono un tradimento contro mondo innocente non solo abbandono.

Le negazioni estreme facendo uso di logica di cui negare non ne negano anche logica, ne accettano se in alterità di ex nemici o non nemici...
Di nemici, modi di fare non vanno negati perché non si tratta di convincere qualcuno fattosi estraneo a torto refutando ciò che non ha voluto; anzi stessi modi estranei di nemiche intolleranza importunità rischiosità invadenza prepotenza, provvedono logica di difesa di critica fino a negazione.

(Non avevo né ho voglia di passare in rassegna, con mie altre alte ragioni, le altrui erranze accadute ma che potevano non accadere, trovo che non è saggio opporre logica a logica per problemi di cui la sola esistenza genera orrore, ugualmente a me a chiunque altro conosca e voglia saggezza di filosofia.
(Ma ovviamente far notare questo non offre scuse a chi non intendendo destino per non averne voluto tenta di sottrarne altrui fino ad esimersi da affermazioni naturali... Sicché notando continue tendenze a disvalori, fino a contrarietà a vere léggi, non si avrebbe ne si ha dovere di evitare menzione etniche né di usare linguaggio antropologico genericissimo... Difatti mentre chi fraintendeva ostinatamente tempi ed azioni di leggi in linguaggi giudiziari e filosofici, altri studiavano altrui fare e diventando sempre più violenti invece che trovar altro da fare evidentemente altrove per non contrariar destino di umanità intera (non tutta)... Altramente ed altrimenti da quanto io ho mostrato ragioni possibili, elencativa inglese tratta da recensione coincide pure ad altra lista, purtroppo anche di torture attuate da ostili ad Italia con scusa empia che Leggi in Italia contro la tortura non ve ne erano - ed invece solo diversa codificazione ed ora anche precisazione in più in Codice Penale stesso; e ove nulla di intuizione da chi invece in ruolo, leggi nulle ma non inesistenti — con tutte le conseguenze, non contro legittimità di difese estreme e varie e continuate (ovvio). Certo non è tormentoso ricordare, a chi vive senza voler intendere ambiente di vita, sua non destinazione non comune con altri non disattenti.) )


Tanta elaborazione di questi miei messaggi, dipende pure da mio contrasto non inconsapevole quale opponimento ad altrui antilessicalità votata da alcuni ambienti non filosofici purtroppo ad altri filosofici.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In messaggio precedente 'ne si ha dovere' sta, o stia per:

né si ha dovere .

Reinvierò con espressa precisazione.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(...) Quanto...
alle impressioni distintamente significanti / forti, da vaglio non scartate:... sono odio o amore degli altri, odio antieuropeo di pensatori che non sanno accettare destino intellettuale europeo né amore di non Europa; se psicologicamente cognitivamente comportamentalmente, esse allora: o sono amore per non Europa e scelta di destino non europeo e sagge in chi di mondo non europeo e non volendo esserne; o per chi invece di mondo europeo sono un tradimento contro mondo innocente non solo abbandono.

Le negazioni estreme facendo uso di logica di cui negare non ne negano anche logica, ne accettano se in alterità di ex nemici o non nemici...
Di nemici, modi di fare non vanno negati perché non si tratta di convincere qualcuno fattosi estraneo a torto refutando ciò che non ha voluto; anzi stessi modi estranei di nemiche intolleranza importunità rischiosità invadenza prepotenza, provvedono logica di difesa di critica fino a negazione.

(Non avevo né ho voglia di passare in rassegna, con mie altre alte ragioni, le altrui erranze accadute ma che potevano non accadere, trovo che non è saggio opporre logica a logica per problemi di cui la sola esistenza genera orrore, ugualmente a me a chiunque altro conosca e voglia saggezza di filosofia.
(Ma ovviamente far notare questo non offre scuse a chi non intendendo destino per non averne voluto tenta di sottrarne altrui fino ad esimersi da affermazioni naturali... Sicché notando continue tendenze a disvalori, fino a contrarietà a vere léggi, non si avrebbe né si ha dovere (neanche non dovere ma neppur dovere) di evitare menzione etniche né di usare linguaggio antropologico genericissimo... Difatti mentre chi fraintendeva ostinatamente tempi ed azioni di leggi in linguaggi giudiziari e filosofici, altri studiavano altrui fare e diventando sempre più violenti invece che trovar altro da fare evidentemente altrove per non contrariar destino di umanità intera (non tutta)... Altramente ed altrimenti da quanto io ho mostrato ragioni possibili, elencativa inglese tratta da recensione coincide pure ad altra lista, purtroppo anche di torture attuate da ostili ad Italia con scusa empia che Leggi in Italia contro la tortura non ve ne erano - ed invece solo diversa codificazione ed ora anche precisazione in più in Codice Penale stesso; e ove nulla di intuizione da chi invece in ruolo, leggi nulle ma non inesistenti — con tutte le conseguenze, non contro legittimità di difese estreme e varie e continuate (ovvio). Certo non è tormentoso ricordare, a chi vive senza voler intendere ambiente di vita, sua non destinazione non comune con altri non disattenti.) )


Tanta elaborazione di questi miei messaggi, dipende pure da mio contrasto non inconsapevole quale opponimento ad altrui antilessicalità votata da alcuni ambienti non filosofici purtroppo ad altri filosofici.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Messaggio del 3 marzo 2020 20:41 , nonostante ad apparenze di convenzionalità paia contenere errori oppure mancanze che impediscono letture e deduzioni da letture nei passi dubbi, invece è interpretabile e non contiene errori. Riporto qui di seguito integrazione dei passi dubbi, relativamente dubbi perché intuito logico e conseguente ne era possibile anche senza:

[...] con inclusa civile motivazione particolare; sicché invece di tante "RI"... potrebbe sì essere ufficialmente anche altro, ad esempio [...]
[...] rischierebbe direttamente paralisi se sì il tentarne, sia pure [...]
[...] agente d'ordine che volesse obbedire per solo di teorie non sarebbe veramente [...]

... Comunque reinvierò.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

+

(...)
La forza normativa in sé stessa e per sé stessa condotta ed intensificata se in opportuno accadere ed evenire col rafforzare normative si riduce e se tal prassi non parziale allora fine di prassi medesima è la fine di quanto normativo da norma.
Ma questa possibilità concerne categorie non esclusivamente catalogate in quanto solo per parzialità di parti categorizzabili.
Cosa accade quando una prassi di légge ha per scopo mediano la abolizione di una regola? Che oggetto regolamentare non è obbligato da non-regola a mutarsi; così se una regola impone per propria circostanza un accadere, rafforzamento normativo ne impedisce in parte, finanche in tutto.
Esempio:
se targa per motoveivoli annoverabile da Motorizzazione Civile reca stemma "RI" di Repubblica Italiana, rafforzamento normativo -ad esemplarità ulteriore: su spiagge per esigenze di maggior comunicazione immediata durante sbarchi marittimi stranieri- non condurrebbe, non conduce a maggior necessità legittima di medesima targa ma ad alternativa in più di non stessa modalità di targa e da stessa Motorizzazione Civile noverabile con inclusa civile motivazione particolare; sicché invece di tante "RI"... potrebbe sì essere ufficialmente anche altro, ad esempio il tricolore invece che simbolo e scritta "RI"; e diversamente non sarebbe normazione ma sarebbe 'ordinazione'; esempio:
ordine di Protezione Civile su alcune spiagge frequentate da tori a non richiamarne attenzione con colori rossi su targhe di veicoli per evitare terrori di ignari o risse di inetti.
...E cosa accadrebbe se in un vasto luogo lettere dell'alfabeto suscitassero antipatia di uccelli di passo cui segni umani assai inconsueti e contrariati da scritte in movimento o viceversa e se i contrariati fossero uccelli non di passo...? Evidentemente normazione rischierebbe direttamente paralisi se sì il tentarne, sia pure autenticamente cioè indirettamente, applicazione normativa; perché eventuali capricci di uccelli e diritto di fauna a non esser coinvolta in faccende molto umane non consentirebbe successione di norme-indefinite - definizioni-normate; e agente d'ordine che volesse obbedire per solo di teorie non sarebbe veramente d'ordine; e diverrebbe quindi criminale in ostinarsi anche a solo tentar di provvedere a raccomandar targhe o non targhe per motoveicoli; ed in caso di motociclette e motocicli, che son tutte e tutti mezzi-strumenti reattivi a capacità personali, un tal ostinato disonestissimo agente sarebbe anche in delitto contro libertà personali oltre che in criminale officio da balia (ovviamente tal offici possono esser pure criminali ed anche ai danni della vita di tante o tantissime persone o vite non personali e più gravemente se condotti in ruolo di Stato)!
Il coesistere, normativo, di catalogazioni per categorie o (!) di categorie di catalogazioni e non solo in totalità entro ciascuno dei due elementi, se elemento in sua tutta e propria totalità, conduce a cataloghi normatizzati non normali e non direttamente applicabili dunque o a categorizzazioni regolative non direttamente utilizzabili dunque; senza totalità ancor meno e con meno o niente di rapportazioni a realtà di interesse giuridico.
Altre prassi autentiche in léggi non ve ne sono.

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Categorie filosofiche kantiane – che sono adatte a precisazioni necessarie che mancano a quanto in recensione si mostra! – sono state oggetto di questioni rilevanti per filosofia e politica ma in senso non indefinito; di fatto mai questionare entro sincronia di tradizioni filosofiche tedesche; ed obiezioni di Marx ed Engels circa filosofia tedesca erano valide se estrapolate e confinate entro temporalità oltre che limitata dimidiata.
Categorie kantiane di fatto da poteri prussiani a poteri prussiani-tedeschi ed a poteri tedeschi, costituirono tramite non inadatto tra cultura e civiltà e filosofia e politica, poi internazionalmente per tutta Europa.
Con avvento di sospensioni di poteri cui F. Nietzsche votò burocrazia tedesca dopo che comunismi erano stati ridotti a cultura ed a loro posto direttamente Le Comuni (a questo esito non aveva condotto Marx né Engels), cioè con Stato fermamente laico dopo l'autoprovocato scandalo dello scritto "L'Anticristo" cui breve notazione ne precisava non autorità (non era cioè pensiero compiuto di Autore, ma pensare che altri doveva compiersi in pensiero) assieme a non totalità di destinazioni (cristiani alieni da religione naturale erano i destinatari cui altri dovevano scoprire il torto ma anche dandosene a sé) e cui definizioni finali, "léggi", erano a séguito di constatazione di delittuosità di vasta parte di cristianità civile remota da ovvietà naturali, insomma dopo tali fatti in Germania, era ivi non solo fuori Stato anche fuori Nazione eventualità di 'comunismo tedesco' ed era cultura tedesca anche politica continuata con nozioni categoriali kantiane, post od ex pur che fossero... Inoltre da Prussia stessa, in originaria accezione voluta e ottenuta da Kant stesso, sue nozioni non solo filosofiche anche linguistiche erano diventate burocraticamente culturalmente rilevanti per vasta Europa - parte d'Italia compresa.
Linguaggio italiano ne recepiva, dopo i neologismi dal francese degli Illuministi, immessi proprio da effetti politici di Critiche, prima che eminentemente culturali; attraverso Impero Asburgico poi valevoli per intera Italia; perché era necessario che rapporti burocratici non menzionassero con inconcludenza fisicità e che scienze non fossero elevate al rango di prontuari, ciò in merito anche a possibilità di medicina basata su scienza ma pure per tecnologie nuove nate con applicazioni di fisica dinamica ed altro ancora... Oscurantisti avrebbero voluto far segnare in normative europee poi occidentali ed in rapporti burocratici tutte le nuove cose come inspiegabili e pericolose e limitanti; Categorie kantiane assicurarono linguaggio pertinente anche a forze future sindacali; e Marx con suo rifiuto, non negato infine neppure da Engels ma privatamente, rifiuto contro nuovo suo stesso movimento comunista, aveva optato per antideterminismo ma già socialisti francesi avevano superato così il contenuto de "Il Capitale" , quale un 'circolo economico vizioso' anche ai danni di filosofia, per cui la Alternativa Culturale comunista era naufragata ed allora non è in ogni caso congruo, o è peggio, dopo fine Guerra Fredda Est-Ovest e anche dopo Gramsci e gramsciani, che in Italia si faccia omissione ed in filosofia di categorie comuni a kantiani, kantismi e molti altri e molto altro, fino a elaborare una riduzione inadatta a Vero Stato e inetta a fornire difese contro interventi falsi e violenti di direttività che è strumento di Antistato; e poiché già ne era prima di recensione, questa per indice accluso sarebbe adatta difensivamente a favore di vero Stato per fornire descrizione di interventi di Antistato attuati tramite falso Stato ma, evidentemente, bisogna da chi legge metterci del proprio a questo fine.

MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In tempistica di cui si dice in pubblicazione è contenuta possibile eventualità entro cui il provvedere diretto parendo anche il giusto a causa di conformità tra stessa direttività e circostanze di essa, datoché spontaneità di circostanze facendo coincidere non legittima direttività.
Insomma non l'Automato ovvero non Autòmathon che è la politica realtà - verità già esente da inganni perché potenza in atto; ma, purtroppo, due mobilità in osmosi, quella del provvedere ratto e disonesto e quella di coincidenza che non ne fa mostrare disonestà; che pubblicazione recensita non rèfuta.
Peraltro ciò di cui si afferma in recensione contiene medesima eventualità e finanche senza non possibilità.

In riferimento a strade e léggi e norme, nozione di forza normativa, descritta in recensione e titolo ed indice di lavoro recensito, è esposta a indistinzione grave e primitiva, tra soggettiva autonomia di applicazioni normative e automazioni oggettive; sicché in indistinzioni confondendosi rispetto per uguaglianza ed equità per ingiustizia; per esempio, più estremo:
applicabilità ad automobili con non applicabilità a motocicli e non applicabilità a motociclette.

Tanta esposizione ad ingannevolezze è stata anche prodotta, evidentemente:
da accadimenti di cosiddette "Auto a Guide Autonome" in anno di recensione non ancora smentite in legittima fattibilità da nuove norme apposite;
ed anche da rifiuto a riconoscere perpetuazione (che è in motociclismo e mai disastrosa) qual distinta da robotizzazione (che è in automobilismo disastrosa).


Nozione di pubblicazione è riferita astrattamente - concretamente a nozione di tipo, non indicazione concreta ma concreto riferimento non astrattamente - concretamente - astrattamente svolto ma a realtà concreta vòlto direttamente da astrazione e senza limitazioni di sorta cioè con generico affermare non selettivo da previa valutata quindi scelta concretezza.

Da quanto esposto in recensione si evince non concorde eticità tra lavoro recensito ed oggetto di medesimo lavoro; neppure tra recensione e recensito; cui maggior inconcludenza etica di recensire non offre minor inconcludenza etica intrinseca di trattazione di autore recensito.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Ribadisco quanto in mio messaggio precedente però qui di sèguito con maggior chiarezza preventiva:


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In tempistica di cui si dice in pubblicazione recensita è contenuta possibile eventualità entro cui il provvedere diretto parendo anche il giusto a causa di conformità tra stessa direttività e circostanze di essa, datoché spontaneità di circostanze facendo coincidere non legittima direttività.
Insomma non l'Automato ovvero non Autòmathon che è la politica realtà - verità già esente da inganni perché potenza in atto; ma, purtroppo, due mobilità in osmosi, quella del provvedere ratto e disonesto e quella di coincidenza che non ne fa mostrare disonestà; che pubblicazione recensita non rèfuta.
Peraltro ciò di cui si afferma in recensione contiene medesima eventualità e finanche senza non possibilità.

In riferimento a strade e léggi e norme, nozione di forza normativa, descritta in recensione e titolo ed indice di lavoro recensito, è esposta a indistinzione grave e primitiva, tra soggettiva autonomia di applicazioni normative e automazioni oggettive; sicché in indistinzioni confondendosi rispetto per uguaglianza ed equità per ingiustizia; per esempio, più estremo:
applicabilità ad automobili con non applicabilità a motocicli e non applicabilità a motociclette (queste non essendo automobili; neanche con aggiunte essendone; infatti motocicli e motociclette cui, tutti e tutte, è motilità — non mobilità).

Tanta esposizione ad ingannevolezze è stata anche prodotta, evidentemente:
da accadimenti di cosiddette "auto a guide autonome" in anno di recensione non ancora smentite in legittima fattibilità da nuove norme apposite;
ed anche da rifiuto a riconoscere perpetuazione (che è in motociclismo e mai disastrosa) qual distinta da robotizzazione (che è in automobilismo disastrosa).


Nozione di pubblicazione (recensita) è riferita astrattamente - concretamente a nozione di tipo, non indicazione concreta ma concreto riferimento non astrattamente - concretamente - astrattamente svolto ma a realtà concreta vòlto direttamente da astrazione e senza limitazioni di sorta cioè con generico affermare non selettivo da previa valutata quindi scelta concretezza.

Da quanto esposto in recensione si evince non concorde eticità tra lavoro recensito ed oggetto di medesimo lavoro; neppure tra recensione e recensito; cui maggior inconcludenza etica di recensire non offre minor inconcludenza etica intrinseca di trattazione di autore recensito.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

(+)


In tempistica di cui si dice in pubblicazione recensita è contenuta possibile eventualità entro cui il provvedere diretto parendo anche il giusto a causa di conformità tra stessa direttività e circostanze di essa, datoché spontaneità di circostanze facendo coincidere non legittima direttività.
Insomma non l'Automato ovvero non Autòmathon che è la politica realtà - verità già esente da inganni perché potenza in atto; ma, purtroppo, due mobilità in osmosi, quella del provvedere ratto e disonesto e quella di coincidenza che non ne fa mostrare disonestà; che pubblicazione recensita non rèfuta.
Peraltro ciò di cui si afferma in recensione contiene medesima eventualità e finanche senza non possibilità.

In riferimento a strade e léggi e norme, nozione di forza normativa, descritta in recensione e titolo ed indice di lavoro recensito, è esposta a indistinzione grave e primitiva, tra soggettiva autonomia di applicazioni normative e automazioni oggettive; sicché in indistinzioni confondendosi rispetto per uguaglianza ed equità per ingiustizia; per esempio, più estremo:
applicabilità ad automobili con non applicabilità a motocicli e non applicabilità a motociclette (queste non essendo automobili; neanche con aggiunte essendone; infatti di motocicli e di motociclette, tutti e tutte, è motilità — non mobilità).

Tanta esposizione ad ingannevolezze è stata anche prodotta, evidentemente:
da accadimenti di cosiddette "auto a guide autonome" in anno di recensione non ancora smentite in legittima fattibilità da nuove norme apposite;
ed anche da rifiuto a riconoscere perpetuazione (che è in motociclismo e mai disastrosa) qual distinta da robotizzazione (che è in automobilismo disastrosa).


Nozione di pubblicazione (recensita) è riferita astrattamente - concretamente a nozione di tipo, non indicazione concreta ma concreto riferimento non astrattamente - concretamente - astrattamente svolto ma a realtà concreta vòlto direttamente da astrazione e senza limitazioni di sorta cioè con generico affermare non selettivo da previa valutata quindi scelta concretezza.

Da quanto esposto in recensione si evince non concorde eticità tra lavoro recensito ed oggetto di medesimo lavoro; neppure tra recensione e recensito; cui maggior inconcludenza etica di recensire non offre minor inconcludenza etica intrinseca di trattazione di autore recensito.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Senza dubbio quanto recensore riportava di lavoro recensito si presenta qual studio parziale cui coerenza relativa a parzialità. Filosoficità ne potrebbe consistere in epistemologica alquanta evidenza e tuttavia non epistemologico il procedere stesso di autore ma analitico, separando analisi filosofica da valenze etiche eppure separando stessa analisi anche da esiti logici antietici; inoltre avvio di analisi accade in logica non chiusa e ciò rappresenta un esempio di pensiero non completamente allineato a prassi già prima intellettualmente esistente, cui appunto lavoro di autore L. Passerini Glazel non provvedeva ma disattendeva.
A questo ultimo riguardo si può ritenere non sbagliata iniziativa di autore ma cui applicabili considerazioni logiche etiche non solamente etiche; senza cioè opporre concetti a concetti in critica e senza che etica critica sia distruttiva di logica riscontrabile in lavoro criticato.
Ma di questo ultimo la soggettiva considerazione esemplare di recensore stesso non ne avvia etica critica, di recensivo considerare stesso evidente aporia insoluble ed in considerare medesimo.

Tal aporia recensiva, fino a tal punto elementarità di elemento reiterato in ultimi due secoli e nuovo di Terzo Millennio, che non ne rafforza perché esso già impiegato in opposizione di filosofia ad intera filosofia occidentale poi globale ma opposizione terminata con fine di sostegno politico forte e con estromettersene da logica globale; essendo opposizione rifiuto ad accogliere sistema europeo-occidentale-settentrionale di riferimento logico a riferirsi politico a realtà di agire pratico e concreto; evento iniziato durante fine di Età di Illuminismo, da replicazioni di intellezioni scientifiche filosofiche di meccaniche universali ridotte ad analogie di intellettualismi, continuato con formarsi di ideologie non filosofiche meccaniciste, cui post hegelismo di Marx tentava di opporsi ma con successo provvisorio e coincidenziale tramutato da marxiani e marxismo in meccanicismo economico e questo da sovietismo totalitario trasformato in economia meccanicista... quindi con sconfitta di totalitarismo marxista-comunista tal economia ridotta in eccessi di parte vincitrice non di vincitori stessi ad economicismo meccanicista capitalistico infine a meccanicismo economicista capitalistico, che odiernamente si sta cambiando in post - ex capitalistico, mentre oppositivo resistere di pregnanza comunicabile globale - di cui questi miei commenti sono parte, locale-globale, non solo contro stesso cambiamento citato ma contro intero evento da cui cambiamento medesimo (che è coinvolto in contrasto economico politico militarizzato non militare tra Cina e Stati Uniti d'America ma non ne consiste esso proprio).

Meccanicismo sorto a discapito di cosiddetta "Epoca dei Lumi" ostinandosi è incappato in Neoilluminismo e con rapporti di forza rovesciati, con logica neoilluminista immediatamente conclusiva cioè; ed in opposizione oggettivo antiplatonismo decaduto a soggettività antiplatonica, smentita dalla Decostruzione filosofica culturale, che si applicava ad eredità indirette mostrando indirettamente validità di continuazioni platoniche, neoplatoniche; riflessione di autore recensito ascrivibile a post ex Decostruzione e a Decostruttivismo filosofico culturale, in particolare attribuibile il risultato entro registro filosofico di Pensiero Debole non a Decostruttivismo stesso - di fatto analisi di autore recando debolezza a tesi forti precostituite antifilosofiche; ma con soltanto provvisoria utilità e con successiva possibile controproducenza, cui miei commenti (qui) sono atti ad impedirne!


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In messaggio precedente 'insoluble' sta per:

insolubile .


Sono costretto a reinvio con correzione per evitare disguidi (non errori) con lingue diverse.

((Purtroppo dovevo vomitare sostanze indesiderate, cui invadenza contro di me a motivo di precisazioni di miei non-bisogni e mie non - volontà ed a causa di miei messaggi anche qui; perciò non potevo attuare revisione dettagliata di testo.))


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Senza dubbio quanto recensore riportava di lavoro recensito si presenta qual studio parziale cui coerenza relativa a parzialità. Filosoficità ne potrebbe consistere in epistemologica alquanta evidenza e tuttavia non epistemologico il procedere stesso di autore ma analitico, separando analisi filosofica da valenze etiche eppure separando stessa analisi anche da esiti logici antietici; inoltre avvio di analisi accade in logica non chiusa e ciò rappresenta un esempio di pensiero non completamente allineato a prassi già prima intellettualmente esistente, cui appunto lavoro di autore L. Passerini Glazel non provvedeva ma disattendeva.
A questo ultimo riguardo si può ritenere non sbagliata iniziativa di autore ma cui applicabili considerazioni logiche etiche non solamente etiche; senza cioè opporre concetti a concetti in critica e senza che etica critica sia distruttiva di logica riscontrabile in lavoro criticato.
Ma di questo ultimo la soggettiva considerazione esemplare di recensore stesso non ne avvia etica critica, di recensivo considerare stesso evidente aporia insolubile ed in considerare medesimo.

Tal aporia recensiva, fino a tal punto elementarità di elemento reiterato in ultimi due secoli e nuovo di Terzo Millennio, che non ne rafforza perché esso già impiegato in opposizione di filosofia ad intera filosofia occidentale poi globale ma opposizione terminata con fine di sostegno politico forte e con estromettersene da logica globale; essendo opposizione rifiuto ad accogliere sistema europeo-occidentale-settentrionale di riferimento logico a riferirsi politico a realtà di agire pratico e concreto; evento iniziato durante fine di Età di Illuminismo, da replicazioni di intellezioni scientifiche filosofiche di meccaniche universali ridotte ad analogie di intellettualismi, continuato con formarsi di ideologie non filosofiche meccaniciste, cui post hegelismo di Marx tentava di opporsi ma con successo provvisorio e coincidenziale tramutato da marxiani e marxismo in meccanicismo economico e questo da sovietismo totalitario trasformato in economia meccanicista... quindi con sconfitta di totalitarismo marxista-comunista tal economia ridotta in eccessi di parte vincitrice non di vincitori stessi ad economicismo meccanicista capitalistico infine a meccanicismo economicista capitalistico, che odiernamente si sta cambiando in post - ex capitalistico, mentre oppositivo resistere di pregnanza comunicabile globale - di cui questi miei commenti sono parte, locale-globale, non solo contro stesso cambiamento citato ma contro intero evento da cui cambiamento medesimo (che è coinvolto in contrasto economico politico militarizzato non militare tra Cina e Stati Uniti d'America ma non ne consiste esso proprio).

Meccanicismo sorto a discapito di cosiddetta "Epoca dei Lumi" ostinandosi è incappato in Neoilluminismo e con rapporti di forza rovesciati, con logica neoilluminista immediatamente conclusiva cioè; ed in opposizione oggettivo antiplatonismo decaduto a soggettività antiplatonica, smentita dalla Decostruzione filosofica culturale, che si applicava ad eredità indirette mostrando indirettamente validità di continuazioni platoniche, neoplatoniche; riflessione di autore recensito ascrivibile a post ex Decostruzione e a Decostruttivismo filosofico culturale, in particolare attribuibile il risultato entro registro filosofico di Pensiero Debole non a Decostruttivismo stesso - di fatto analisi di autore recando debolezza a tesi forti precostituite antifilosofiche; ma con soltanto provvisoria utilità e con successiva possibile controproducenza, cui miei commenti (qui) sono atti ad impedirne!!


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In recensione si cita da lavoro recensito studio psicologico cui di fatto accezione in recensione non psicologica solo psicologista - altrimenti recensore non avrebbe posto in fine di recensione sua soggettiva aggiunta, che manca di opportuna psicologia del lavoro in merito anche a prototipi psicologici.
Recensore dice correttamente di elaborazione psicologica teorica, ma di cui si esenta da intendere implicazioni filosofiche citandone. Si tratta di elaborazione, che sviluppa elementi teorica già esistenti in psicologia analitica:

il Sé non quale ente psichico;
cioè il Sé qual entità psichica di principio-riprincipio;
dunque il Sé che esiste in quanto tale, qual psicologico tramite identitario non mezzo identificativo psicologico né di psicologia;

In caso si consideri il Sé per sapere identità di Io, si considera quindi il Sé che è manifestazione del Sé, quale molteplicità - pluralità di Sé-Io; empiricamente solo quale intuizione da Io-Sé
(si badi che psicoanalisi non ne supera e notazioni neurologiche offrono novità da comunicazioni altrui solo di realtà neuronale assunta... in particolare vegetale (cibi, bevande); e uso di psicoanalisi in medicina neurologica non è utilizzo, in ciò altrui novità potrebbero solo concernere pareri medici, su medicina e non altro).

La cognizione è della manifestazione del Sé che in quanto tale non è alieno a cognizione ma incognito.
Attraverso l'Io-Sé si rivela empiricamente soltanto l'Io non identitario cioè comunicativo di Io non personale; noeticamente anche Io personale, cui empiria attesta in contenuto noetico non direttamente pensato cioè attraverso non personalità ma pensieri individuali espressi da individui stessi.
Individuazione di persone è atto intuitivo ed anche senza cognizione; cognizione dipende da intuizione non cognitiva non viceversa.

Entro tal limiti prototipicità psichica riceve senso psicologico da Sé prototipico che è il Sé stesso in quanto tramite; maggior concretezza non ve ne è e ciò si studia in psicologia del linguaggio constatando valore esclusivamente interno di linguaggio psicologico in quanto tale; empiricamente non l'effettivo valore manifestandosene ma non altro esistendone ed effettivamente. Psicologia cognitiva, di cognizioni intende forme di cui non intende interi contenuti cioè extraempirici.

Tali contenuti mostrano prototipica non tipologicamente empiricamente definibile e ancor meno da esperire scientifico (non esperimento, perché scienze empiriche, logiche).

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Riferendo psicologia normativa senza riferire cognizione normativa, linguaggio scientifico psicologico cognitivo coincide con effettualità diretta, illegittima, di cui glottologia scientifica applicata a Codici ed anche altre applicazioni scientifiche a realtà legislative, pure se interdisciplinate con applicazione di psicologia cognitiva, non mostrano in procedere legislativo l'evento di direttività non legale ma coinvolgente legalità e in non accordo a questa. Tuttavia duplice interdisciplinazione scientifica cioè reciproca ne mostra incongruenza ma senza mostrare esterna causa... Eppure tal approccio non è applicazione diretta, perché non ha per oggetto cognizione ìnsita in léggi; approccio diretto mostra tutto senza evento esterno coinvolgente; perciò scienza non basta ad evidenziare intrusione direttiva ed analisi filosofica può avviare ad ipotizzare filosoficamente che starebbe accadendo intrusione ma verifica filosofica necessitando di logica sintetica non dipendente da analisi stesse. Certamente da tale euristica studi scientifici acquisendo utilità per politica stessa ma non bastante senza intervento definitorio di filosofia del diritto e definitivo di filosofia delle Léggi.
Definitoriamente si trovano àmbiti di menzione ma di cose differenti non tutte sottoponibili a doveri-diritti; definitivamente si ritrova limite di uso di léggi in riferimento a tali menzioni di non sottoponibilità e cui menzionate realtà non tutte di pertinenza legislativa neppure normativa; e ciò in accordo a dirette corrette applicazioni scientifiche anche psicologiche cognitive ma non a sostituire queste a ermeneutica filosofica né ad euristiche filosofiche.

Applicazioni scientifiche psicologiche cognitive comportamentali sono intrinsecamente non atte a diretta applicazione a realtà normativa, che difatti non vige senza 'astrazione - per-concretezza' determinante cioè non è volta ad istituire o definire comportamenti, i quali in resoconti giudiziari possibili ma non in normativi.

La scienza psicologica in tutto ciò non è dovuta ente considerata anche per odio contro sua genesi:
Sé prototipico fu studiato da C. G. Jung qual espressione identitaria di religiosità cristiana (si veda in "Aion") e invito di Jung ad esplorare eventuali maggiori valenze era per definirne assenza (non tutto il pensiero postjunghiano seppe di tal scopo) di ulteriorità; Jung mostrava il Sé cristico qual espressione drammatica, contingente a condizioni cosmiche ed astrali di cui mostrava il terminare, con alternative tra del tutto tragici epiloghi psicologici o non drammatici; e consapevolezza psicologica aiutando questi ultimi. Scienza psicologica poteva contribuire solo mediante corrette applicazioni a consapevolezza tale oppure se scienza sopravvalutata allora ne allontanava anche se con applicazioni corrette e così sempre è.

...


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

...

Autore recensito trattava elaborazioni - concezioni di psicologia - psicologia applicata. Esse erano corrette per realtà americana - americana anglosassone; autrice Eleanor Rosch forniva di terminologia pratica di cui ignorarne non conduce ad adattamenti né a decifrare americanizzazioni psicologiche in Europa anzi ne complica o impossibìlita.

Di fatto cosiddetta "cue validity" è vaglio cognitivo mentale ma se non se ne considera preminenza prototipica allora se ne replica citandone qual vaglio cognitivo culturale ma tal essendo direttamente solo per realtà culturale mentale determinata americana od in parte americanizzata, non per mentalità giudiziaria italiana neppure normativa italiana, né europee. Di nozione di 'cue validity' se ne trova comunanza non culturale e nei bisogni fondamentali più liberi, quelli sessuali; sicché "core meaning" e "hard core" in recensione trovano reale applicazione solo sessuologica che in essi è di fatto pornosessuale o niente di utile al pensiero... ma stessa utilità in separazione tra psicologia normativa e psicologia di normativa e cioè restando utili i connotati pornosessuali forniti a descrivere solo realtà contraria a leggi: delitti di invadenza, molestia, stupro, costrizioni sessuali. Autore indebolendo tesi forte inaccettabile ne esponeva vantaggiosamente; recensione va in ciò ricondotta a realtà recensita stessa o refutata; ma di fatto successi integrativi a parte e momentanei, riferimenti in lavoro recensito a psicologia cognitiva anglosassone sono inservibili a Stato italiano e servirebbero solo a sostituirNe ed ovviamente ingiustamente e delittuosamente da Patto Atlantico per giunta ridotto ad ingiusta ulteriormente inaccettabile preminenza americana anglosassone interna.

Di questo ultimo scenario criminale io trovai esponenti in sedicenti e ritenuti tali agenti di ordine avidi di forzare dichiarazioni e inetti a rispondenze psicologiche e concentrati su non rispondenze psicosessuali; ma se ne trova anche in mania di verbalità inetta a definire responsabilità di omicidio se questo in strada, in ultimi anni mania esorbitante e diffusa anche in comunicazioni di massa e che tentava di intendere Articolo Bis quale fosse altra cosa è insinuando sia fantasia di "strade e tutte colpevoli" sia postulando corpi e menti non rispettati di autori presunti o anche reali di omicidio, cui da "usare" per misure e giochi aritmetici e cui punire ma dicendone come non colpevoli.

Che sia citato esplicitamente "hard core" non "soft core" mostra che illeggittima direttività normativa (si veda a riguardo in miei commenti precedenti) da lavoro recensito a recensione origina da avversione contro motociclismo cui attività fisicamente la più fisicamente potenzialmente evidente in spostamenti a motore via-terra e quindi cui la depsicologizzante - sessualizzante logica restante da recensione e lavoro recensito di menzioni psicologiche cognitive risulta particolarmente ostile, contro stessa scelta di motociclismo anche.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

In mio penultimo messaggio 'dovuta ente' sta per:

dovutamente .

(Nè altrimenti intendibile un senso.)

In mio messaggio prima: 'elementi teorica' sta per:

elementi di teorica, teorica .

(Solo senso parziale a considerare come se virgola assente: "elementi, teorica"

Reinvierò con correzioni.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

+

In recensione si cita da lavoro recensito studio psicologico cui di fatto accezione in recensione non psicologica solo psicologista - altrimenti recensore non avrebbe posto in fine di recensione sua soggettiva aggiunta, che manca di opportuna psicologia del lavoro in merito anche a prototipi psicologici.
Recensore dice correttamente di elaborazione psicologica teorica, ma di cui si esenta da intendere implicazioni filosofiche citandone. Si tratta di elaborazione, che sviluppa elementi di teorica e teorici già esistenti in psicologia analitica:

il Sé non quale ente psichico;
cioè il Sé qual entità psichica di principio-riprincipio;
dunque il Sé che esiste in quanto tale, qual psicologico tramite identitario non mezzo identificativo psicologico né di psicologia;

In caso si consideri il Sé per sapere identità di Io, si considera quindi il Sé che è manifestazione del Sé, quale molteplicità - pluralità di Sé-Io; empiricamente solo quale intuizione da Io-Sé
(si badi che psicoanalisi non ne supera e notazioni neurologiche offrono novità da comunicazioni altrui solo di realtà neuronale assunta... in particolare vegetale (cibi, bevande); e uso di psicoanalisi in medicina neurologica non è utilizzo, in ciò altrui novità potrebbero solo concernere pareri medici, su medicina e non altro).

La cognizione è della manifestazione del Sé che in quanto tale non è alieno a cognizione ma incognito.
Attraverso l'Io-Sé si rivela empiricamente soltanto l'Io non identitario cioè comunicativo di Io non personale; noeticamente anche Io personale, cui empiria attesta in contenuto noetico non direttamente pensato cioè attraverso non personalità ma pensieri individuali espressi da individui stessi.
Individuazione di persone è atto intuitivo ed anche senza cognizione; cognizione dipende da intuizione non cognitiva non viceversa.

Entro tal limiti prototipicità psichica riceve senso psicologico da Sé prototipico che è il Sé stesso in quanto tramite; maggior concretezza non ve ne è e ciò si studia in psicologia del linguaggio constatando valore esclusivamente interno di linguaggio psicologico in quanto tale; empiricamente non l'effettivo valore manifestandosene ma non altro esistendone ed effettivamente. Psicologia cognitiva, di cognizioni intende forme di cui non intende interi contenuti cioè extraempirici.

Tali contenuti mostrano prototipica non tipologicamente empiricamente definibile e ancor meno da esperire scientifico (non esperimento, perché scienze empiriche, logiche).

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MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

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Riferendo psicologia normativa senza riferire cognizione normativa, linguaggio scientifico psicologico cognitivo coincide con effettualità diretta, illegittima, di cui glottologia scientifica applicata a Codici ed anche altre applicazioni scientifiche a realtà legislative, pure se interdisciplinate con applicazione di psicologia cognitiva, non mostrano in procedere legislativo l'evento di direttività non legale ma coinvolgente legalità e in non accordo a questa. Tuttavia duplice interdisciplinazione scientifica cioè reciproca ne mostra incongruenza ma senza mostrare esterna causa... Eppure tal approccio non è applicazione diretta, perché non ha per oggetto cognizione ìnsita in léggi; approccio diretto mostra tutto senza evento esterno coinvolgente; perciò scienza non basta ad evidenziare intrusione direttiva ed analisi filosofica può avviare ad ipotizzare filosoficamente che starebbe accadendo intrusione ma verifica filosofica necessitando di logica sintetica non dipendente da analisi stesse. Certamente da tale euristica studi scientifici acquisendo utilità per politica stessa ma non bastante senza intervento definitorio di filosofia del diritto e definitivo di filosofia delle Léggi.
Definitoriamente si trovano àmbiti di menzione ma di cose differenti non tutte sottoponibili a doveri-diritti; definitivamente si ritrova limite di uso di léggi in riferimento a tali menzioni di non sottoponibilità e cui menzionate realtà non tutte di pertinenza legislativa neppure normativa; e ciò in accordo a dirette corrette applicazioni scientifiche anche psicologiche cognitive ma non a sostituire queste a ermeneutica filosofica né ad euristiche filosofiche.

Applicazioni scientifiche psicologiche cognitive comportamentali sono intrinsecamente non atte a diretta applicazione a realtà normativa, che difatti non vige senza 'astrazione - per-concretezza' determinante cioè non è volta ad istituire o definire comportamenti, i quali in resoconti giudiziari possibili ma non in normativi.

La scienza psicologica in tutto ciò non è dovutamente sempre considerata, anche per odio contro sua genesi:
Sé prototipico fu studiato da C. G. Jung qual espressione identitaria di religiosità cristiana (si veda in "Aion") e invito di Jung ad esplorare eventuali maggiori valenze era per definirne assenza (non tutto il pensiero postjunghiano seppe di tal scopo) di ulteriorità; Jung mostrava il Sé cristico qual espressione drammatica, contingente a condizioni cosmiche ed astrali di cui mostrava il terminare, con alternative tra del tutto tragici epiloghi psicologici o non drammatici; e consapevolezza psicologica aiutando questi ultimi. Scienza psicologica poteva contribuire solo mediante corrette applicazioni a consapevolezza tale oppure se scienza sopravvalutata allora ne allontanava anche se con applicazioni corrette e così sempre è.

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MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

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Autore recensito trattava elaborazioni - concezioni di psicologia - psicologia applicata. Esse erano corrette per realtà americana - americana anglosassone; autrice Eleanor Rosch forniva di terminologia pratica di cui ignorarne non conduce ad adattamenti né a decifrare americanizzazioni psicologiche in Europa anzi ne complica o impossibìlita.

Di fatto cosiddetta "cue validity" è vaglio cognitivo mentale ma se non se ne considera preminenza prototipica allora se ne replica citandone qual vaglio cognitivo culturale ma tal essendo direttamente solo per realtà culturale mentale determinata americana od in parte americanizzata, non per mentalità giudiziaria italiana neppure normativa italiana, né europee. Di nozione di 'cue validity' se ne trova comunanza non culturale e nei bisogni fondamentali più liberi, quelli sessuali; sicché "core meaning" e "hard core" in recensione trovano reale applicazione solo sessuologica che in essi è di fatto pornosessuale o niente di utile al pensiero... ma stessa utilità in separazione tra psicologia normativa e psicologia di normativa e cioè restando utili i connotati pornosessuali forniti a descrivere solo realtà contraria a leggi: delitti di invadenza, molestia, stupro, costrizioni sessuali. Autore indebolendo tesi forte inaccettabile ne esponeva vantaggiosamente; recensione va in ciò ricondotta a realtà recensita stessa o refutata; ma di fatto successi integrativi a parte e momentanei, riferimenti in lavoro recensito a psicologia cognitiva anglosassone sono inservibili a Stato italiano e servirebbero solo a sostituirNe ed ovviamente ingiustamente e delittuosamente da Patto Atlantico per giunta ridotto ad ingiusta ulteriormente inaccettabile preminenza americana anglosassone interna.

Di questo ultimo scenario criminale io trovai esponenti in sedicenti e ritenuti tali agenti di ordine avidi di forzare dichiarazioni e inetti a rispondenze psicologiche e concentrati su non rispondenze psicosessuali; ma se ne trova anche in mania di verbalità inetta a definire responsabilità di omicidio se questo in strada, in ultimi anni mania esorbitante e diffusa anche in comunicazioni di massa e che tentava di intendere Articolo Bis quale fosse altra cosa è insinuando sia fantasia di "strade e tutte colpevoli" sia postulando corpi e menti non rispettati di autori presunti o anche reali di omicidio, cui da "usare" per misure e giochi aritmetici e cui punire ma dicendone come non colpevoli.

Che sia citato esplicitamente "hard core" non "soft core" mostra che illeggittima direttività normativa (si veda a riguardo in miei commenti precedenti) da lavoro recensito a recensione origina da avversione contro motociclismo cui attività fisicamente la più fisicamente potenzialmente evidente in spostamenti a motore via-terra e quindi cui la depsicologizzante - sessualizzante logica restante da recensione e lavoro recensito di menzioni psicologiche cognitive risulta particolarmente ostile, contro stessa scelta di motociclismo anche.


MAURO PASTORE

MAURO PASTORE ha detto...

Analisi filosofica di autore recensito non è coniugata a filosofia non analitica nonostante le apparenze opposte; in tempi di cui entrambe erano separate e analisti filosofi sotto attenzione particolare di scientisti ed oscurantisti. Autore recensito tuttavia praticava espressioni attinenti quelle non filosofiche. Ma nel considerare scienza, dunque ciò, alla lunga, da proprio conoscere implica l'altrui disconoscere; tanto che quanto in messaggio precedente io ho potuto esporre di impossibilità autenticamente psicologiche connesse a lavoro recensito e di possibilità psicologiste o antipsicologiche assommate od assommabili ad esso - e di queste ultime trovate reali ma non pure trovate introdotte ad occasione sorta da lavoro stesso ma per antecedente- non è tutto.
Difatti autore studiando forza normativa e tipicità si imbatteva in riduzione cui tal forza se indiscriminatamente applicata condurrebbe mentalità, riduzione cui psichicità ridotta non torna ad ampia ma si riduce di più se direttività intromessa in tempi normativi. Sì che ai "core" smodati e sviati si aggiunge in illeggittima direttività mancata sufficienza di precisione e disattenzione a mancare stesso: settaggio a caso mai fortunato perché da caso violento di improprietà - attività e sbadatezza di ciò quindi fittizia di provvedimenti e non fitti provvedere e non scopi per successo legittimo e non obiettivi regolativi ma: direttive falsamente regolari (antipsicologici "set" e "fit"); e da ciò evidenze dirette non comunicative ma direttamente operative ed in pratica da psicosessualità a vuoto e persecutoria in false azioni di falso Stato fino a violenza di asessuale fisica invadenza direttamente a ferire o poi anche a far morire o uccidere ed in antistatale azione, con muoversi non informato ma informatizzato da parte dei violenti che sorta di automi finti improvvisamente agiscono imprevedibilmente per chiunque tranne che per volontari sciocchi e complici; mentre i requisiti fasulli son di stesso tipo informatico ('token') ma non per tipologia anche; e qui si rivela impossibile senza cultura di riferimento non americana la comparazione degli psicologismi a psicologia cognitiva citata e comunque riferirsi ad originarietà non conduce a poterne collegare a normatività neppure a normazione proprie di Italia ed italianità, né europee, datoché divergenza essendo di Ovest-lontano-Ovest da Occidente - Occidente - Ovest fondamentale a politica non viceversa ed implicante archetipicità fondamento di prototipicità di cui rilevanza in mentalità di base proprio di léggi e quanto in e da esse, cioè anche norme e regole, giudizi.
Il 'token' antipsicologico non proprio presa (non un 'took') neppure un prendere ma un quasi-preso ma non di prossimità, direttamente cioè in rovina avversa data inappropriata disposizione psichica da sessuale a sessuofobica; ed allora, ferimenti peggio che da aggressori ed il peggio indegno anche di assassini, e tutto attribuito a inesistente azione e questa attribuita a non vero Stato... Difese possibili, da chi oggetto di tali iniziative che per direttività sono rovine delittuose, sono quindi gli inviti le suadenze le persuasioni i comandare ai nemici stessi, di provare a morire essi stessi o di farlo direttamente.
Ma senza intendere sola ipoteticità di direttività tipica normativa forte, non si può intendere circostanze di difese neppure difese stesse; allora anche a scopo di evitare tali non intese, questi miei messaggi qui.


MAURO PASTORE