mercoledì 22 febbraio 2006

Pozzo, Riccardo (a cura di), I. Kant, J.G. Fichte, J.A.H. Reimarus, L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla proprietà intellettuale.

Milano, Biblioteca di via Senato, 2005.

Recensione di: Maria Chiara Pievatolo - 22/02/2006

Il volume curato da Riccardo Pozzo raccoglie alcune testimonianze del dibattito sul diritto d'autore fra gli illuministi tedeschi, e cioè gli interventi di Immanuel Kant, Johann Albert Heinrich Reimarus e Johann Gottlieb Fichte. Fra tali testi, avevo già reso disponibile in rete una nuova versione del saggio di Kant, L'illegittimità della ristampa dei libri (1785) e la traduzione italiana del testo di Fichte, Beweis der Unrechtmäβigkeit des Büchernachdrucks. Ein Räsonnement und eine Parabel (1793). Ho colto l'occasione di questa recensione per offrire al lettore italiano una traduzione anche delle poche righe dedicate da Kant al libro in Metafisica dei costumi Dottrina del diritto § 31, II (1797). Saluto infine con piacere che qualcuno abbia tradotto, come avevo in animo di fare, i due articoli di J.A.H. Reimarus - un interlocutore importante di Fichte sul tema del diritto d'autore - Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publikums abermals erwogen e Nachtrag zu der Erwägung des Bücherverlags und dessen Rechte. Mi dispiace, tuttavia, che dette traduzioni siano state sottoposte ai rigori della proprietà letteraria tradizionale e che non siano state rese disponibili in rete, neppure per l'uso non commerciale della didattica e della scienza. Dopo la prima legge europea sul copyright, il britannico Statute of Anne (1710), la durata del diritto d'autore è oggi arrivata, dagli originari 14 anni dalla pubblicazione, rinnovabili ad altri 14 solo per volontà esplicita dell'autore, a un termine di ben 70 anni dalla sua morte. Come ho sostenuto altrove, la riluttanza a mettere i testi on-line e l'impossibilità di emendare traduzioni recenti senza rifarle interamente da capo è ormai dannosa per il dibattito scientifico, specialmente nel campo delle discipline umanistiche, che hanno come unica base di riferimento i testi. Per questo motivo, da parte mia, ho scelto di mettere le mie traduzioni a disposizione di tutti sotto una licenza Creative Commons che mi riserva solo l'esclusiva del diritto a un eventuale sfruttamento commerciale.
La discussione degli illuministi tedeschi sulla proprietà intellettuale è per noi di grandissimo interesse: in quell'epoca, infatti, gli studiosi si rendevano conto dell'importanza di un simile tema per il destino dell'uso pubblico della ragione, e non lo trattavano certo come una questione marginale.
Secondo il curatore, la porzione di dibattito illuministico contenuta nel volume illustra solo due posizioni sul diritto d'autore: la prima, che lo vede come un diritto della personalità, cioè un diritto umano fondamentale preesistente allo stato e irrinunciabile, e la seconda, variamente utilitarista, che lo attacca in quanto dannoso per la distribuzione sociale del sapere. La prima posizione viene associata indifferentemente a Kant e a Fichte, e la seconda a Reimarus. Il curatore chiosa, alla conclusione della sua introduzione, un articolo di Guido Rossi pubblicato sul Corriere della Sera, che oppone le ragioni del diritto d'autore a quelle del diritto alla cultura, con queste parole:
... è ovvio che ogni aporeticità si scioglie quando si nota come la rinuncia al copyright implichi la rinuncia ai diritti della personalità in quanto fondazione ultima del diritto, rinuncia che porta al relativismo e dunque alla distruzione dell'intera civiltà occidentale a dir poco (p. 28).
La questione della proprietà intellettuale è attualmente oggetto di molte discussioni, non tanto, come in epoca illuministica, fra gli studiosi di filosofia, quanto soprattutto fra giuristi e informatici: ben prima che se ne occupasse il Corriere della Sera, a partire dal 1984 il programmatore Richard Stallman, soffrendo il regime di copyright introdotto sui programmi per calcolatore, fondò il movimento per il software libero. Abbiamo dunque a che fare con una materia molto complessa, sulla quale si scontrano lobby potenti e interessi contrapposti.
Copyright e diritto d'autore non sono sinonimi. Nella tradizione europea “continentale”, cui appartiene anche la legge italiana sul diritto d'autore, tale diritto si compone di due elementi: il diritto alla pubblicazione e all'utilizzazione economica, e il cosiddetto diritto morale: «il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione». Il diritto morale è riconosciuto come perpetuo e inalienabile; il diritto esclusivo all'utilizzazione economica e il monopolio sulla riproduzione sono invece temporanei.
Il diritto d'autore continentale mosse i suoi primi passi in Francia con la legge Le Chapelier del 13 gennaio 1791 e la legge Lakanal del 19 luglio 1793; il copyright britannico, che insisteva esclusivamente sul diritto allo sfruttamento economico di un testo tramite la stampa, aveva una storia e una pratica giudiziaria più lunga. L'eco della celebre battle of the booksellers, conclusasi con la sentenza della Camera di Lord del 1774, era infatti giunta fino agli stati tedeschi, come testimonia lo stesso Reimarus. 1 I librai scozzesi prendevano alla lettera lo Statute of Anne e ristampavano i testi editi dai librai inglesi appena scadevano i termini statutari; i librai inglesi ritenevano invece che, a prescindere dallo statuto, sui testi esistesse una proprietà letteraria di common law, dunque perpetua. 2 I tribunali scozzesi davano ragione ai librai scozzesi, sulla base della loro adesione alla tradizione romanistica per la quale non si può dare proprietà di oggetti immateriali; i tribunali inglesi si comportavano in modo diverso. Alla fine la questione arrivò al tribunale di ultima istanza del Regno Unito, la camera dei Lord, la quale diede ragione agli scozzesi: non ha luogo una proprietà intellettuale preesistente al diritto positivamente statuito dal potere politico, ma hanno vigore soltanto i termini statutari. Una volta spirato il periodo di monopolio dello Statute of Anne, gli scozzesi avevano tutto il diritto di ristampare i testi inglesi. Dal momento che il regime precedente allo Statute of Anne, in Inghilterra, era quello del Licensing Act (1662), 3 che assegnava un privilegio – e dunque un monopolio – perpetuo sulla stampa alla Stationers' Company, e che soltanto nel 1774 lo Statute of Anne ebbe una interpretazione definitiva da parte di una corte suprema, si può ben concludere, con Lessig, che «da allora, in Inghilterra, la cultura fu libera».
Questa introduzione storica serve per mostrare che la proprietà intellettuale per molto tempo non è stata «chiara intuitivamente» (cfr. p. 9). E' stata anzi frutto di un lungo contrasto di interessi contrapposti, che tuttora si confrontano reciprocamente. Per questo motivo, tradurre il termine tedesco Nachdruck letteralmente con “ristampa”, anziché con «edizione pirata», come ha scelto di fare il curatore, non è frutto di una «asperità filologica» (p. 16), ma serve a rendere il senso di quel dibattito, alla fine del XVIII secolo. Gli illuministi si chiedevano se fosse legittimo che un libraio-stampatore-editore usasse i suoi torchi per produrre una nuova edizione di un testo già stampato da un altro e distribuirla al pubblico. Ma dal momento che questa legittimità era oggetto di discussione, e c'erano pareri molto diversi – da quello favorevole di Reimarus a quello assai ostile di Fichte – tradurre Nachdruck con «edizione pirata» implica che si dia già, anticipatamente, un giudizio su ciò che al momento era la materia del contendere.
Per dimostrare quanto la questione fosse fluida, è sufficiente analizzare le tesi di Kant. Questo può essere fatto anche nel breve spazio di una recensione – mi riservo di confrontarlo con Fichte in una sede più ampia – sia perché la Elektronische Edition der Gesammelten Werke Immanuel Kants è liberamente consultabile on-line, di modo che il lettore, con un motore di ricerca interno, può facilmente controllare se Kant abbia mai usato l'espressione geistiges Eigentum (proprietà spirituale o intellettuale), sia perché le traduzioni italiane dei testi kantiani più rilevanti sono disponibili in rete e possono servire immediatamente da termine di confronto. Pozzo scrive:
Kant e Fichte erano per il riconoscimento del diritto di difendere l'opera di un autore dalle usurpazioni altrui onde assicurargli un corrispettivo di carattere patrimoniale da parte di chi lo utilizza ricevendone un'acquisizione culturale o una esperienza estetica. (pp. 13-14)
La proprietà intellettuale era [...] abbracciata da Kant, che si rifaceva al diritto romano e auspicava, appunto, una formulazione legislativa non solo in termini di diritto patrimoniale, ma anche di diritto della personalità, come risulta dal suo considerare le facoltà morali della proprietà intellettuale, appunto, come il «diritto inalienabile (ius personalissimum) di discorrere egli stesso per il tramite di un altro, il diritto a che nessuno abbia licenza di tenere in pubblico lo stesso discorso se non nel suo (del creatore originario) nome». (p. 11)
Kant, in effetti, menziona esplicitamente il modello del diritto romano concludendo il saggio del 1785, in questi termini:
Se l'idea di una edizione di libri in generale qui posta a fondamento fosse ben compresa ed elaborata con l'eleganza richiesta dalla giurisprudenza romana (come mi lusingo sia possibile), la querela contro il ristampatore potrebbe ben essere portata davanti ai tribunali senza la necessità di sollecitare preliminarmente una nuova legge a questo scopo. [VIII, 87]
In Gran Bretagna, i tribunali scozzesi avevano rigettato le pretese di proprietà letteraria peepetua avanzate dai librai inglesi proprio sulla base della tradizione romanistica secondo la quale si può dare proprietà soltanto su oggetti materiali - le res quae tangi possunt. Basta, del resto, consultare un buon manuale come il Corso di diritto romano. Le cose di Giuseppe Grosso, meritoriamente messo on-line dalla Rivista di diritto Romano, I, 2001 per scoprire che:
[...] per i Romani questo concetto di «cosa» va delimitato nell’ambito del mondo della realtà sensibile, della materia; la cosa è una porzione definita di materia. Esulano dal diritto romano quelle figure che la vita moderna ha creato e che vanno sotto il nome di proprietà letteraria, artistica, industriale. Comunque si debbano oggi configurare questi rapporti, che certo presentano una stretta analogia colla proprietà di cose corporali, quest’analogia esorbita dal diritto romano, e quindi può escludersi la costruzione di corrispondenti entità astratte immateriali come «cose». Il discorrere che si fa nelle fonti di res incorporales e la distinzione fra res corporales e incorporales [...] ha tutt’altro significato. (p. 5) 4
Se il richiamo di Kant al diritto romano viene letto in questo senso, la sua conclusione sembra suggerire:
  1. che egli si vuole collocare nella tradizione romanistica, e non vuole introdurre né una nuova specie di proprietà su un oggetto immateriale, né nuove leggi;
  2. e che quindi non può essere annoverato fra i difensori della tutela giuridica della “proprietà intellettuale”.
All'inizio del saggio del 1785, Kant afferma che «la proprietà del redattore sui suoi pensieri (se pure si conceda che essa abbia luogo secondo diritti esterni) rimane a lui indipendentemente dalla ristampa» [AK 79]. Questa tesi è molto simile a quanto sostiene Reimarus, avversario della proprietà intellettuale, nel suo articolo del 1791 Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publikums abermals erwogen:
Ma la vera proprietà intellettuale, la celebrità, il fatto che i pensieri siano suoi e solo suoi, rimane [...] al solo autore anche dopo la morte. (p. 385; p. 52 trad. Pozzo)
Infatti, il fatto storico che un determinato pensiero sia stato pensato per la prima volta da qualcuno non viene meno con la ristampa del testo con cui un autore comunica la sua idea al mondo. Si può anche aggiungere che la ristampa non impedisce allo scrittore di continuare a concepire il suo pensiero: in quanto tale, esso è indefinitamente condivisibile, e può essere pensato allo stesso tempo da una moltitudine di persone, senza che nessuno sia privato di nulla. Quindi, una proibizione della ristampa dei libri in nome della proprietà dello scrittore sui suoi pensieri non è giustificata: la ristampa non viola il dato storico della sua paternità intellettuale, né, propriamente, lo priva di quanto ha concepito e può continuare a concepire.
Se passiamo dalla sfera dei pensieri a quella degli oggetti materiali, la posizione di Kant è ancora più sorprendente, come è possibile apprendere leggendo un brano più ampio dell'annotazione allo scritto sulla ristampa:
Di contro, le opere d'arte, come cose, possono essere copiate, sulla base di un loro esemplare che si è legittimamente acquistato, e riprodotte, e le loro copie possono essere fatte pubblicamente oggetto di traffico senza il consenso dell'artefice del loro originale, o di coloro di cui si è servito come tecnici per le sue idee. Un disegno che qualcuno ha tracciato, o ha fatto incidere da un altro nel rame, o realizzare in pietra, metallo o gesso, può essere impresso o colato da chi compra questi prodotti, e così essere reso pubblicamente oggetto di traffico; così come non ha bisogno dell'assenso di un altro tutto quello che qualcuno può fare con una cosa sua, a suo proprio nome. La Dattilioteca di Lippert può essere copiata ed esposta alla vendita da ogni possessore che la capisca, senza che il suo inventore possa lamentare intrusioni nei suoi affari. Infatti è un'opera (opus, non opera alterius) che ciascun suo possessore può alienare, senza mai menzionare il nome dell'artefice, e quindi anche copiare e usare a suo nome come propria in un pubblico traffico. Ma lo scritto di un altro è il discorso di una persona (opera) e chi la pubblica può parlare al pubblico solo in nome di questo altro e di sé non può aggiungere nulla se non che il redattore per suo tramite (Impensis Bibliopolae) tiene al pubblico il seguente discorso. Infatti è una contraddizione tenere in proprio nome un discorso che pure, per proprio annuncio e in conformità alla richiesta del pubblico, deve essere il discorso di un altro. Dunque, la ragione per la quale tutte le opere d'arte altrui possono essere copiate per il pubblico traffico, ma i libri che hanno già i loro editori autorizzati non possono essere ristampati consiste in questo: le prime sono opere (opera), i secondi azioni (operae); quelle sono come cose esistenti di per se stesse, mentre questi possono avere il loro esserci solo in una persona. Di conseguenza, questi ultimi spettano esclusivamente alla persona del redattore e questi ha un diritto inalienabile (ius personalissimum) di parlare sempre egli stesso attraverso quell'altro: nessuno, cioè, può tenere il medesimo discorso al pubblico altrimenti che in suo (dell'autore) nome.[AK 85-86]
Noi abbiamo la romantica abitudine di associare le opere d'arte alla creatività e di trattarle come opere dell'ingegno, oggetto di diritto d'autore. Kant sostiene, al contrario, che in quanto meri prodotti, cose (opera), una volta legittimamente alienate possono essere altrettanto legittimamente copiate; e le loro copie possono essere offerte alla vendita sul libero mercato. Unicamente il discorso di una persona, che è una azione e non un prodotto, ha bisogno, per essere diffuso da un editore, dell'autorizzazione dell'autore. L'editore, offrendo il medium della stampa, parla al pubblico in nome dello scrittore: e non è lecito parlare in nome di qualcuno senza che questi ce ne abbia dato procura.
Kant, in altre parole, non connette affatto la sua versione del diritto d'autore alla creatività: tutto ciò che può essere trattato come un oggetto materiale, perché non è il discorso di una persona, può essere liberamente copiato, una volta che un suo esemplare è stato legittimamente acquistato, per la natura stessa della proprietà privata. Perfino nel caso del libro, se inteso come mero oggetto fisico, Kant afferma che se all'atto dell'acquisto l'editore chiedesse all'acquirente di obbligarsi a non lasciarlo ristampare, nessuno accetterebbe una simile clausola vessatoria; a fortiori, una simile obbligazione non può neppure essere accolta come tacitamente presunta. Anche qui, Kant anticipa la tesi di Reimarus secondo la quale non è ammissibile, in un contratto di compravendita, la reservatio mentalis, da parte del venditore, di alcuni diritti sull'oggetto venduto (Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publikums abermals erwogen, pp. 386 ss., pp. 53 ss. trad. Pozzo). Vale la pena citare interamente le poche, dense righe dell'incipit del saggio sulla ristampa del 1785, nelle quali Kant esprime queste tesi:
Quelli che vedono l'edizione di un libro come l'uso della proprietà riferita a una copia (Exemplar) (che può essere pervenuta al possessore o dal redattore, come manoscritto, o da un editore già presente, come stampa) e vogliono tuttavia restringerne l'uso tramite la riserva di certi diritti o del redattore, o dell'editore da lui investito, così che non si abbia licenza di ristamparla - non possono giungere allo scopo in questo modo. Infatti la proprietà del redattore sui suoi pensieri (se pure si conceda che essa abbia luogo secondo diritti esterni) rimane a lui indipendentemente dalla ristampa; e poiché non può convenientemente darsi una adesione esplicita dei compratori di un libro a una tale restrizione della loro proprietà , quanto meno sarà sufficiente all'obbligazione una adesione meramente presunta? [Ak 79]
Il diritto a controllare la stampa delle proprie opere tramite la propria autorizzazione riguarda dunque, secondo Kant, soltanto i testi, che possono essere assimilati a discorsi, cioè ad azioni che mettono in relazione le persone fra loro. Il libro edito è un discorso che lo scrittore fa al pubblico per mezzo di un suo portavoce autorizzato, l'editore. Il ristampatore è un portavoce non autorizzato. In questo senso, come Kant spiega in modo più chiaro e succinto anche in Metafisica dei costumi. Dottrina del diritto § 31, II (1797), abbiamo a che fare non con diritti reali bensì con diritti personali.
Quando Kant parla di diritti personali, intende non tanto i diritti della personalità dei giuristi di oggi, cioè quella collezione di diritti fondamentali assoluti che ciascun ordinamento deve riconoscere all'essere umano, bensì, come era tradizionale, i diritti ad ottenere prestazioni dalle persone. Per corroborare questa interpretazione, che ho prodotto distesamente altrove, è sufficiente richiamarsi alla definizione che Kant ne dà al §18 della stessa Metafisica dei costumi. Di nuovo: l'illegittimità della ristampa non deriva dal fatto che qualcuno ha violato un mio fondamentale diritto alla proprietà intellettuale, bensì soltanto dalla circostanza che qualcuno ha comunicato col pubblico in mio nome senza che io l'avessi autorizzato. Una conseguenza interessante della posizione kantiana è che, se l'illegittimità consiste nel comunicare abusivamente al pubblico un mio discorso, e non nella sua mera riproduzione materiale, allora ogni copia prodotta per uso esclusivamente personale – per esempio la fotocopia di un testo per preparare un esame - deve ritenersi perfettamente legittima.
Quanto all'aspetto patrimoniale del suo peculiare diritto d'autore, Kant ne parla soltanto nel saggio del 1785, e anche qui in maniera sorprendente. Egli non invoca affatto un compenso per l'autore, ma si limita a spiegare perché l'autorizzazione all'editore deve essere esclusiva:
Il requisito dell'esclusività cade nella successiva sistematizzazione della Metafisica dei costumi, probabilmente perché Kant si era reso conto che dipendeva dagli interessi contingenti dell'editore e dallo stato della tecnologia dell'epoca, ma merita, in ogni caso, di essere considerato con attenzione. Il “negozio dell'autore” è comunicare il suo discorso al pubblico. Perché non autorizzare, a questo scopo, più editori anziché uno? Perché in questo caso gli editori si danneggerebbero a vicenda: se si considera che la stampa, all'epoca di Kant, era un procedimento difficile e costoso, un sistema di autorizzazioni concorrenti avrebbe disincentivato gli editori dalla stampa – il medium più efficace e capillare disponibile allora - e avrebbe reso più difficile all'autore raggiungere il pubblico. Naturalmente, quello che era vero allora non è più vero oggi: chi usa la rete sa che gli autori possono pubblicare molto facilmente, senza più passare per le forche caudine degli interessi dell'editore e che assai spesso conviene loro autorizzare generosamente la riproduzione dei loro testi, per acquisire una visibilità maggiore di quella assicurata da un editore in esclusiva. In uno spirito molto simile a quello di Kant, l'Allgemeine Landrecht prussiano del 1794 regolò esclusivamente il contratto di edizione ed evitò di menzionare la proprietà intellettuale.
Un regime kantiano del diritto d'autore oggi, avrebbe effetti rivoluzionari: le opere d'arte, una volta legittimamente acquistate, sarebbero liberamente riproducibili; sarebbe altrettanto libera la riproduzione ad uso personale, nella misura in cui il riproduttore non ne distribuisce le copie al pubblico. 5 L'unica forma di pirateria che rimarrebbe illegittima sarebbe quella in senso proprio: la riproduzione non autorizzata compiuta allo scopo di distribuire copie dell'opera a terzi.
Non è naturalmente questa la sede per mostrare quanto sarebbe utile confrontarci oggi con Kant, in un mondo in cui la tutela della “proprietà” intellettuale sta diventando sempre più aspra e vessatoria nei confronti del pubblico. Spero però di aver mostrato con sufficienti argomenti che, come indica la posizione dello stesso Kant, fra l'utilitarismo e l'assolutizzazione della “proprietà” intellettuale come diritto della personalità sono - e sono state – possibili posizioni intermedie. Il curatore può dunque stare tranquillo: il ragazzino che scarica canzonette con e-mule non rischia di distruggere l'«intera civiltà occidentale a dir poco» - a meno di non voler credere che essa si identifichi con le pretese di alcune multinazionali della discografia.

Indice

Introduzione
Kant, Sull'illegittimità dell'editoria pirata
J.A.H. Reimarus, L'editoria nuovamente ponderata rispetto allo scrittore, l'editore e il pubblico
J.G. Fichte, Dimostrazione dell'illegittimità dell'editoria pirata: un ragionamento e una parabola
J.A.H. Reimarus, Supplemento alla ponderazione dell'editoria e dei suoi diritti
I. Kant, Che cos'è un libro
I. Kant, Sulla produzione dei libri. Due lettere al signor Friedrich Nicolai

L'autore

Riccardo Pozzo è professore straordinario di Storia della filosofia all'università di Verona. La sua home page è visibile all'indirizzo http://www.df.univr.it/dol/main?ent=persona&id=798.

Links


[1J.A.H. Reimarus, Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, der Buchhändler und des Publikums abermals erwogen, p. 383; è un peccato che la versione di Pozzo traduca Oberhaus con “camera superiore” anziché con “camera alta” o “camera dei Lord”, rendendo difficile al lettore italiano capire che si sta parlando del celebre caso Donaldson vs. Beckett, chiuso nel 1774 dal giudizio dei Lord, come tribunale di ultima istanza.
[2Sulla vicenda si veda M. Rose, Authors and Owners. The Invention of Copyright, Cambridge (Mass.), Harvard U.P., 1993; si veda anche, on-line, l'articolo dello stesso autore «Nine-Tenths of the Law: The English Copyright Debates and the Rhetoric of the Public Domain», Law & Contemporary Problems 75 (Winter-Spring 2003), pp. 75-87.
[3Si veda la critica di Locke, La libertà di stampa. Commento al Licensing Act del 1662. Il regime di Anna differiva radicalmente da quello del Licensing Act perché non conferisce un privilegio regio a una corporazione, ma, attribuendo il copyright originariamente all'autore «it serves for an universal patent, and supercedes the necessity of an author's applying for particular ones» - per usare le parole di Sir John Dalrymple, che patrocinava gli scozzesi.
[4Il diritto romano riconosce, oltre alle res corporales, che si possono toccare, anche delle res incorporales, «quae in iure consistunt», come eredità, usufrutto, obbligazioni da contratto e servitù (Gai institutionum commentarius secundus, 13-14). Gaius stesso però aggiunge: «Res incorporales traditionem non recipere manifestum est» (ibidem, 29).
[5Un esempio interessante di questo uso, al di là delle tradizionali fotocopie, potrebbe essere il seguente: quando metto un testo a disposizione su un web server, io mi limito a copiarlo sul mio hard disk. Ogni client che si collega ne fa, con i suoi propri mezzi, una copia sul proprio hard disk, per poterlo leggere. Quindi la riproduzione non viene compiuta da me, bensì dal mio lettore, il quale a sua volta ne fa una copia per un mero uso personale. Io, dunque, tecnicamente, non posso essere accusata di aver fatto una ristampa abusiva.

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